Diritto di accesso difensivo agli atti di segnalazione e denuncia (TAR Campania n. 1926 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo attivato da una segnalazione o denuncia ha un interesse qualificato e differenziato a conoscere integralmente i documenti di impulso, compresi gli esposti che hanno determinato l’esercizio del potere di vigilanza. All’accesso difensivo non può opporsi un generale diritto all’anonimato del denunciante, perché l’ordinamento non riconosce valore giuridico positivo all’anonimato di chi rende una dichiarazione a carico di terzi. Il diritto alla riservatezza del segnalante non è però privo di tutela: spetta all’amministrazione valutare in concreto l’eventuale esigenza di oscuramento delle generalità in presenza di situazioni di rischio, consentendo l’accesso con le necessarie cautele.
Il Fatto
La ricorrente, una società che gestisce locali sottoposti a controlli in materia di inquinamento acustico, aveva chiesto alla Stazione dei Carabinieri di Forio l’accesso alle segnalazioni e denunce sulla base delle quali erano state disposte reiterate ispezioni. L’istanza, prot. n. 90/2/2025 del 29.05.2025, era motivata da esigenze difensive: la società si assumeva esposta a denunce diffamatorie ed emulative lesive della propria onorabilità e del proprio buon nome.
L’amministrazione aveva rigettato la richiesta con provvedimento prot. Arma 90/2-1/2025 dell’8.06.2025, richiamando l’art. 24 della legge n. 241/1990 e l’art. 5-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 33/2013. Di qui il ricorso, proposto nelle forme del rito speciale sull’accesso, per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale. Il ricorso è stato proposto correttamente nelle forme dell’art. 116 cod. proc. amm., che espressamente ammette l’impugnazione delle determinazioni e del silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi. È quindi infondata la tesi secondo cui, trattandosi di diniego espresso, si sarebbe dovuto esperire il rito ordinario.
Nel merito, il Tribunale riconosce la piena legittimazione della ricorrente, in ragione dell’interesse sostanziale originato dalla sua qualità di soggetto inciso dalle ispezioni e dai controlli. La vicenda impone di sciogliere la tensione tra opposte esigenze di conoscenza e di riservatezza, e di stabilire se l’accesso difensivo possa estendersi fino all’identità dell’autore della segnalazione, quale dato personale incorporato nel documento richiesto.
Il Collegio distingue tra ciò che costituisce atto amministrativo e ciò che costituisce dato personale. Su questa base afferma che nessun limite può essere opposto all’accesso rispetto agli atti di impulso procedimentale, quali sono le segnalazioni e le denunce che hanno originato il procedimento di controllo. Una volta che il procedimento è concluso, non è più invocabile alcun limite fondato sulla sua pendenza.
La formulazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce “comunque” l’accesso a chi deve curare o difendere i propri interessi giuridici, impone dunque l’esibizione dell’atto di segnalazione. Quanto ai nominativi dei denuncianti, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: il diritto alla riservatezza non può estendersi fino a includere un diritto all’anonimato di chi rende dichiarazioni a carico di terzi, poiché l’autore della segnalazione si espone nei confronti dell’amministrazione e rinuncia implicitamente alla propria riservatezza. L’atto privato, una volta acquisito dalla pubblica amministrazione, rientra nell’ambito applicativo degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Il Tribunale richiama sul punto la recente pronuncia del Cons. Stato n. 1199/2026, che ha riaffermato tali principi. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta a valutare l’eventuale rischio ritorsivo e, ove sussistano particolari esigenze di tutela, a consentire l’accesso oscurando le generalità e gli altri elementi identificativi dei segnalanti. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna all’esibizione e all’estrazione di copie nei limiti indicati in motivazione e con regolazione delle spese secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.