Notifica a mezzo posta e reformatio in peius sulla pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. II n. 25037 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica dell’atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per sua temporanea assenza non si perfeziona con la spedizione della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario. La relativa omissione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che, verificatasi prima del giudizio di appello, deve essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di secondo grado, a pena di sanatoria. Nel giudizio di rinvio, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la rideterminazione della pena pecuniaria in misura superiore a quella inflitta in primo grado viola il divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento per reati in materia di stupefacenti, di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990, ascritti a più imputati. La Corte d’appello di Perugia, in secondo grado, aveva riqualificato i fatti nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, rideterminando le pene. Su ricorso del Procuratore Generale, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio, rilevando il difetto di motivazione sulla riqualificazione e richiamando il principio secondo cui la lieve entità è esclusa quando lo spaccio è svolto in contesto organizzato.
La Corte d’appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto l’ipotesi di cui al comma 1 e ha rideterminato le pene. Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di notifica, violazione del divieto di reformatio in peius, omessa pronuncia sulla proposta di concordato e carenza di motivazione sulla mancata riqualificazione e sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina dapprima il ricorso che investe la regolarità della notifica. Richiamando il più recente orientamento di legittimità, il Collegio afferma che la notifica a mezzo posta non si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa del deposito, ma solo con la ricezione della stessa da parte del destinatario (Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022). Nel caso concreto, la seconda raccomandata non risulta ricevuta, donde la nullità di ordine generale a regime intermedio, secondo il principio di Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019.
Tale nullità, essendosi verificata prima del giudizio di appello, avrebbe dovuto essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.. La lettura dei verbali di udienza — accessibili in ragione della natura processuale della doglianza — consente di apprezzare che nessuna parte, d’ufficio né su istanza, ha sollevato eccezioni. La violazione di legge resta pertanto esclusa e il motivo è manifestamente infondato.
È invece fondato il motivo sulla pena pecuniaria. Dal confronto tra il dispositivo di primo grado e quello del giudice del rinvio emerge che, a fronte di una multa di euro 26.000,00, la Corte fiorentina ha applicato, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la misura superiore di euro 26.150,00, violando il divieto di reformatio in peius. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio sul punto, con rideterminazione nella misura originaria.
Non è consentito il motivo sulla proposta di concordato, non riproposta davanti al giudice del rinvio, autonomo rispetto al precedente grado; né quello sulle attenuanti generiche, trattandosi di motivo nuovo. Quanto ai restanti ricorsi, il Collegio esclude che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa desumersi dal confronto con altro provvedimento emesso in diverso procedimento (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994), e rileva la genericità delle doglianze. La Corte territoriale ha poi motivato in modo immune da vizi sulla mancata riqualificazione, valorizzando la sistematicità dell’attività di spaccio, il costante approvvigionamento e la disponibilità di diverse tipologie di sostanza.
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Nota della Redazione
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