Case popolari: illegittimo il requisito di residenza da 5 anni (Corte cost. n. 70/2026)
Con la sentenza n. 70 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Quella norma chiedeva, per ottenere un alloggio di edilizia sovvenzionata, di essere residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Per la Corte quel requisito viola l’articolo 3 della Costituzione.
Il caso. Una persona residente in Italia dal 1990 e in Friuli-Venezia Giulia dal marzo 1996 al febbraio 2012, poi di nuovo dal luglio 2020, aveva chiesto un alloggio pubblico dopo uno sfratto per finita locazione. L’ATER di Pordenone, con provvedimento dell’11 ottobre 2023, ha respinto la domanda: mancava la residenza regionale per almeno cinque anni negli otto precedenti. Contro il diniego è stato proposto ricorso al TAR del Friuli-Venezia Giulia.
Il dubbio del giudice. Il TAR ha ritenuto che il testo della legge regionale fosse troppo chiaro per essere letto in modo diverso. Ha quindi rimesso la questione alla Corte costituzionale. Secondo il giudice, la residenza prolungata non ha alcun collegamento con la funzione dell’edilizia sociale, tratta in modo diverso persone che si trovano nella stessa condizione di fragilità e contrasta con il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale.
Le obiezioni respinte. La Regione e l’ATER hanno chiesto di dichiarare la questione inammissibile, sostenendo tra l’altro che il TAR avesse motivato in modo insufficiente e che nel frattempo la legge regionale n. 8 del 2024 avesse ridotto a due anni la residenza richiesta. La Corte ha respinto tutte le eccezioni: la legittimità di un atto amministrativo si valuta con le regole in vigore quando l’atto è stato adottato.
Il ragionamento della Corte. Il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale e l’edilizia residenziale pubblica serve a garantire un’abitazione a chi non dispone di risorse sufficienti. Da qui la conclusione: non esiste una ragionevole correlazione tra il bisogno di una casa, in condizioni economiche di fragilità, e la residenza pregressa e protratta nel territorio della Regione. Un criterio di questo tipo, osserva la Corte, blocca l’accesso al servizio senza alcuna valutazione dello stato di bisogno; non tiene conto che proprio chi versa in difficoltà si sposta spesso da un luogo all’altro in cerca di lavoro; e non dimostra una reale prospettiva di radicamento. Si tratta quindi di una soglia rigida, incompatibile con l’idea stessa di servizio sociale. La norma viola sia l’uguaglianza formale, perché tratta diversamente persone nelle medesime condizioni, sia l’uguaglianza sostanziale.
Il calcolo spezzettato non salva la norma. La Regione aveva sostenuto che la disposizione fosse più morbida di altre già bocciate, perché i cinque anni potevano maturare anche a periodi separati dentro una finestra di otto anni. La Corte ha risposto che questo modo di contare non elimina l’irragionevolezza: il requisito resta privo di collegamento con il bisogno abitativo e non dice nulla sulle prospettive di stabilità.
Cosa resta ammesso. La Corte non ha cancellato ogni riferimento al territorio. Resta ragionevole chiedere la residenza nella Regione al momento della domanda. Il legislatore regionale può anche valorizzare il radicamento nella formazione delle graduatorie, ma non attribuendo un punteggio alla residenza pregressa in sé: può farlo, per esempio, dando peso proporzionato all’anzianità di presenza nelle graduatorie, che documenta il perdurare del disagio abitativo.
Cosa cambia in pratica. La Corte ha dichiarato illegittima anche la versione della norma modificata nel 2024, quella che chiedeva due anni di residenza. Ha usato la dichiarazione di illegittimità consequenziale, prevista dall’articolo 27 della legge n. 87 del 1953. Dalla normativa del Friuli-Venezia Giulia sparisce così il requisito della residenza pregressa e protratta per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata. La decisione riguarda la legge di questa Regione, ma applica un principio che la Corte ha già usato per altre leggi regionali con requisiti analoghi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/70