Diffamazione militare solo col carcere: la Corte non decide (Corte cost. n. 127/2025)
Con la sentenza n. 127 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata sull’articolo 227 del codice penale militare di pace, la norma che punisce la diffamazione militare. La Corte non ha quindi deciso se sia legittimo punire quel reato soltanto con la reclusione, senza la possibilità di una pena pecuniaria alternativa.
Il caso. Un appuntato scelto dei carabinieri è stato accusato di diffamazione militare. Nell’esercizio di attività sindacale aveva inviato un messaggio di posta elettronica a una redazione giornalistica online e una missiva al Ministero della difesa, al Comando legione carabinieri e ad altri indirizzi istituzionali militari. Nel testo affermava che presso la caserma dei carabinieri del Comando legione Calabria un vasto terreno agricolo sarebbe stato coltivato da un carabiniere verosimilmente durante l’orario di servizio, distogliendolo dall’attività di istituto e impiegando le risorse idriche della caserma. Metteva inoltre in dubbio che esistesse un’autorizzazione a svolgere quelle mansioni agricole, estranee ai compiti di istituto. Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli doveva pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio.
Il dubbio. L’articolo 227 punisce la diffamazione militare soltanto con la reclusione. Il giudice ha osservato che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, prevedere la pena detentiva per la diffamazione è eccessivo e sproporzionato, salvo casi eccezionali come i discorsi di odio o l’istigazione alla violenza. Ha richiamato anche la sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la pena detentiva obbligatoria per la diffamazione commessa con la stampa. Ha quindi sollevato la questione per contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se la norma fosse caduta, si sarebbe applicata la diffamazione comune dell’articolo 595 del codice penale e il giudice militare avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione fosse dichiarata inammissibile o non fondata.
Perché la Corte non è entrata nel merito. La Corte ha accolto l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza. Una questione può essere esaminata solo se il giudice che la solleva deve applicare, nel processo che ha davanti, la norma che contesta. Il giudice dell’udienza preliminare decide invece soltanto se rinviare a giudizio l’imputato: non si pronuncia sulla responsabilità penale e quindi non applica la pena. In assenza di richiesta di riti alternativi, il tema della pena spetta al giudice del dibattimento. Poiché la censura riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in quella fase la questione era prematura e ipotetica.
Il secondo motivo. La Corte ha rilevato d’ufficio un ulteriore profilo di inammissibilità. Il fatto contestato è stato commesso nell’ambito dell’attività sindacale in campo militare, che ha trovato compiuta disciplina nella legge n. 46 del 2022 e nel decreto legislativo n. 192 del 2023. Il giudice dell’udienza preliminare deve formulare una prognosi di ragionevole previsione di condanna e in questa valutazione rientrano anche le cause di giustificazione. Pur sottolineando la somiglianza tra attività sindacale e attività giornalistica, il giudice non ha spiegato, neppure in termini di semplice plausibilità, perché non operasse la scriminante dell’esercizio del diritto.
Cosa cambia in pratica. L’articolo 227 del codice penale militare di pace resta in vigore così com’è e la diffamazione militare continua a essere punita con la sola reclusione. Il processo davanti al Tribunale militare di Napoli prosegue. La Corte non ha affermato che la norma è conforme alla Costituzione, né che contrasta con la Convenzione europea: ha stabilito che la questione le è stata sottoposta in una fase processuale in cui quella pena non deve essere applicata, e senza confrontarsi con la possibile causa di giustificazione. Il dubbio potrà essere riproposto da un giudice chiamato a decidere sulla pena, con una motivazione che tenga conto anche del contesto sindacale in cui la condotta è stata tenuta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/127
Nota della Redazione
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