Risoluzione per volontà convergente e compenso per opere eseguite nell’appalto verbale (Trib. Grosseto n. 143/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa e unitaria degli inadempimenti; se nessuno dei due inadempimenti risulta prevalente, o se entrambi i contraenti hanno manifestato la volontà di sciogliersi dal vincolo, il contratto si risolve per volontà convergente delle parti, con effetti restitutori ex art. 1458 c.c. L’appaltatore, anche in caso di risoluzione per sua colpa, ha diritto al compenso per le opere effettuate e delle quali il committente si sia giovato, da quantificarsi sulla base di CTU, mentre la prova del mancato guadagno ex art. 1671 c.c. grava sull’appaltatore, che deve dimostrare l’utile netto conseguibile, non essendo sufficiente una stima forfettaria.
Il Fatto
L’appaltatore ha avviato lavori di riqualificazione energetica (superbonus) su richiesta del committente, senza che fosse stato stipulato un contratto scritto, presentata la CILAS o redatto il computo metrico. Dopo l’interruzione dei lavori, l’appaltatore ha chiesto il pagamento di € 39.915,11 per le opere eseguite e € 15.000,00 per il mancato guadagno ex art. 1671 c.c. Il committente si è costituito, contestando la completezza e la correttezza dei lavori e chiedendo in riconvenzionale il risarcimento dei danni per i ritardi e i vizi, quantificato in € 80.601,00. La causa è stata istruita con CTU, che ha stimato il valore delle opere realizzate tra € 22.593,00 e € 26.540,75.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto dell’intervenuta risoluzione contrattuale, rilevando che entrambe le parti hanno avanzato domande supponenti lo scioglimento del vincolo, reciprocamente imputandosi il fallimento dell’affare. In presenza di contrapposte domande di risoluzione, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa degli inadempimenti; all’esito, se nessuno dei due inadempimenti risulta prevalente o se entrambi i contraenti hanno manifestato la volontà di sciogliersi, il contratto si risolve per volontà convergente delle parti, con effetti restitutori ex art. 1458 c.c. La Corte ha quindi dichiarato la risoluzione del contratto verbale stipulato nell’aprile 2022, senza attribuire la colpa a una delle parti.
Quanto al compenso per le opere eseguite, il Tribunale ha applicato il principio per cui l’appaltatore, anche in caso di risoluzione per sua colpa, ha diritto al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali il committente si sia giovato (Cass. n. 735/2023). Sulla base della CTU, che ha stimato il valore delle opere realizzate in € 22.593,00 (scegliendo il valore minimo, ancorato al Prezzario Regionale vigente e alla superficie effettivamente lavorata di 21,6 m²), il giudice ha condannato il committente al pagamento di € 24.853,30 (IVA inclusa). La CTU, in quanto accertamento di circostanze rilevabili unicamente con specifiche cognizioni tecniche, ha assunto valore di prova, e le critiche della difesa sono state ritenute irrilevanti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di mancato guadagno ex art. 1671 c.c., ritenendo che l’appaltatore non avesse assolto all’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto conseguibile con l’esecuzione delle opere, essendosi limitato a una stima forfettaria del 30%, mentre la giurisprudenza richiede la prova della differenza tra il prezzo globale e le spese necessarie per la realizzazione (Cass. n. 15335/2024). Ha altresì rigettato le domande riconvenzionali del committente, per mancanza di prova della gravità dell’inadempimento dell’appaltatore tale da giustificare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. Le spese sono state poste a carico del committente, mentre le spese di CTU sono state poste in misura uguale e a carico solidale delle parti, in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda attrice.
Implicazioni Pratiche
- Risoluzione per volontà convergente in caso di reciproche domande: Quando entrambi i contraenti chiedono la risoluzione del contratto e il giudice non ravvisa un inadempimento prevalente di una parte, il contratto si risolve per volontà convergente delle parti, con effetti restitutori ex art. 1458 c.c.; in tal caso, nessuna delle parti è dichiarata inadempiente, ma entrambe sono tenute a restituire le prestazioni ricevute, fermo il diritto al compenso per le opere utili.
- Compenso per opere eseguite anche in caso di risoluzione per colpa dell’appaltatore: L’appaltatore che abbia eseguito opere parziali ha diritto al compenso per le stesse, anche se la risoluzione è a lui imputabile, purché il committente si sia giovato delle opere; il quantum va determinato mediante CTU, che quantifica il valore delle opere realizzate sulla base dei prezziari regionali, e il giudice può scegliere il valore più aderente alle risultanze processuali.
- Prova del mancato guadagno ex art. 1671 c.c.: L’appaltatore che chieda l’indennizzo per mancato guadagno in caso di recesso del committente deve provare specificamente l’utile netto che avrebbe conseguito, dimostrando la differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese necessarie per la realizzazione dell’opera; una stima forfettaria (es. percentuale del corrispettivo) non è sufficiente, e la mancata prova comporta il rigetto della domanda.
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