Sequestro preventivo e profitto confiscabile nei reati contratto (Cass. pen. n. 8319/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il periculum in mora va valutato al momento del sequestro, non al tempo del commesso reato, ed è sufficiente la sua sussistenza in termini di pericolo di dispersione del profitto del reato, anche quando la condotta illecita sia cessata, trattandosi di sequestro ablativo e non impeditivo. Ai fini della determinazione del profitto confiscabile nei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (c.d. “reati contratto”), il profitto confiscabile coincide con l’intero vantaggio economico conseguito dall’agente, senza che sia possibile operare una detrazione dei costi sostenuti per l’esecuzione del contratto o dell’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, in quanto il contratto risulta integralmente contaminato dalla illiceità penale. Diversamente, nei “reati in contratto”, in cui il comportamento illecito incide solo sulla formazione della volontà contrattuale o sulla sua esecuzione, il profitto può essere circoscritto alla sola parte del vantaggio direttamente riconducibile alla condotta sanzionata.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una società di gestione di una casa di riposo per anziani, in relazione a un reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640-bis e 640-quater cod. pen.). La contestazione riguardava la falsa indicazione della presenza di un medico geriatra nella struttura, requisito necessario per l’accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale e per il conseguimento delle relative sovvenzioni pubbliche. Il Tribunale del riesame di Cosenza ha confermato il sequestro per un importo superiore a 800.000 euro, ritenendo sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora, e qualificando il fatto come “reato contratto”.
Avverso l’ordinanza del riesame, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del periculum in mora per la cessazione delle condotte illecite e l’assenza di elementi di depauperamento patrimoniale, nonché l’errata quantificazione del profitto confiscabile, che avrebbe dovuto essere limitato alla sola quota parte dei costi dello stipendio del medico falsamente indicato, al netto dell’utilità conseguita dall’ente danneggiato e dei costi vivi sostenuti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura relativa al periculum in mora. Ha osservato che il sequestro in questione non ha finalità impeditiva, ma ablativa, essendo finalizzato ad assicurare la confisca del profitto del reato all’esito del giudizio di merito. La sussistenza del periculum va valutata al momento del sequestro e può essere desunta da elementi quali l’entità considerevole del profitto, la natura fungibile del denaro, e l’assenza di copertura dei ricavi erogati a coprire gli ordinari costi di gestione. La cessazione della condotta illecita, pertanto, non è di per sé decisiva, atteso che il rischio di dispersione del profitto permane fino alla definizione del giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza Fisia) in tema di determinazione del profitto confiscabile. Ha distinto tra “reati contratto” e “reati in contratto”: nel primo caso, in cui la legge qualifica come illecito lo stesso rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il profitto confiscabile coincide con l’intero vantaggio economico conseguito dall’agente, in quanto il contratto è integralmente contaminato dall’illiceità e non è possibile detrarre i costi sostenuti o l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato. Nel secondo caso, in cui il comportamento illecito incide solo sulla formazione della volontà contrattuale o sulla sua esecuzione, il profitto può essere circoscritto alla sola parte del vantaggio direttamente riconducibile alla condotta sanzionata. Nel caso di specie, la falsa rappresentazione della presenza del medico geriatra costituiva il presupposto normativo per l’accreditamento e il conseguimento delle sovvenzioni pubbliche, con la conseguenza che il contratto di accreditamento risultava integralmente viziato da illiceità e l’intero importo delle erogazioni costituiva il profitto del reato, assoggettabile a confisca per equivalente.
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