Bancarotta semplice documentale punibile anche a titolo di colpa (Cass. pen. n. 27147/2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta semplice documentale è punibile tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, non essendo necessaria la deliberata volontà di violare gli obblighi di tenuta delle scritture contabili o di arrecare pregiudizio ai creditori.
La previsione della punibilità a titolo di colpa non richiede necessariamente una formulazione letterale esplicita, potendo desumersi dalla struttura complessiva della disciplina e dalla distinzione rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale.
La mancata tenuta o consegna delle scritture contabili obbligatorie può integrare il reato anche quando non sia dimostrata una volontà fraudolenta, purché la condotta sia almeno colposamente imputabile all’amministratore.
Una seconda notificazione del decreto di citazione, eseguita dopo il valido perfezionamento della prima, non fa decorrere nuovamente il termine dilatorio previsto per la comparizione e non rimette in termini il destinatario.
Il Fatto
L’imputata, amministratrice unica di una società poi dichiarata fallita, era stata condannata per bancarotta documentale semplice, previa riqualificazione dell’originaria contestazione di bancarotta documentale fraudolenta. Nel procedimento era emerso che alcune scritture contabili erano state consegnate al curatore, mentre altre, tra cui il libro giornale relativo a un’annualità e il libro degli inventari, risultavano mancanti.
Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, la nullità del giudizio di appello per mancato rispetto del termine dilatorio tra la notificazione del decreto di citazione e l’udienza e, dall’altro, il difetto dell’elemento soggettivo del reato, richiamando le difficoltà del periodo pandemico, l’indisponibilità dei locali, l’affidamento delle scritture a un professionista e la loro asserita sottrazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la censura processuale. Il decreto di citazione in appello era stato validamente notificato una prima volta per compiuta giacenza; la successiva notificazione a mani proprie, effettuata dalla cancelleria per maggiore cautela, non aveva eliminato né sostituito la precedente. Il termine dilatorio doveva quindi essere calcolato dalla prima notificazione validamente perfezionata, non potendo una comunicazione successiva e non necessaria determinare una nuova decorrenza dei termini.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che la bancarotta semplice documentale non richiede necessariamente il dolo. La punibilità può sussistere anche a titolo di colpa, poiché la struttura della fattispecie non esige una consapevole volontà di sottrarre o irregolarmente tenere le scritture né uno specifico intento di danneggiare i creditori.
Nel caso concreto, le spiegazioni offerte dall’imputata erano state ritenute contraddittorie e non idonee a giustificare l’assenza delle scritture obbligatorie: erano state alternativamente richiamate le difficoltà connesse alla pandemia, l’inaccessibilità dei locali, la mancata restituzione dei documenti da parte del professionista e un furto. La Corte territoriale aveva inoltre evidenziato che alcune scritture erano state regolarmente consegnate mentre altre risultavano semplicemente non tenute. Tale motivazione viene ritenuta coerente anche alla luce della sufficienza della colpa quale criterio di imputazione soggettiva. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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