Associazioni di promozione sociale: l’insolvenza può condurre alla liquidazione giudiziale (Cass. civ. n. 14722/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 d.lgs. n. 112/2017, che assoggetta le imprese sociali alla liquidazione coatta amministrativa, non si applica alle associazioni di promozione sociale disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017. Queste ultime, se insolventi e in presenza dei relativi presupposti, possono essere assoggettate alla liquidazione giudiziale.
L’appartenenza comune alla categoria degli enti del Terzo settore non consente di estendere alle associazioni di promozione sociale lo speciale regime concorsuale previsto per le imprese sociali. La disciplina delle imprese sociali ha carattere speciale e presuppone requisiti formali, sostanziali e organizzativi propri, tra cui l’iscrizione nella specifica sezione del Registro delle imprese.
Un’associazione di promozione sociale può esercitare attività commerciale in forma d’impresa senza perdere necessariamente la propria natura non lucrativa. Se l’attività è svolta con professionalità, organizzazione ed economicità oggettiva, l’ente può rientrare nell’ambito applicativo della liquidazione giudiziale.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di un’associazione di promozione sociale iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ritenendola insolvente e qualificandone l’attività come impresa commerciale esercitata in via prevalente. L’associazione aveva svolto servizi anche in favore di terzi e mediante convenzioni con pubbliche amministrazioni, secondo modalità ritenute caratterizzate da professionalità, organizzazione ed economicità.
L’ente reclamava la decisione sostenendo che, in quanto appartenente al Terzo settore, avrebbe dovuto essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa prevista per le imprese sociali. La Corte d’appello respingeva il reclamo, rilevando che l’associazione non possedeva la qualifica di impresa sociale e non risultava iscritta nella relativa sezione del Registro delle imprese. La questione veniva quindi sottoposta alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla distinzione tra i due corpi normativi adottati nel 2017: il d.lgs. n. 112, specificamente dedicato alle imprese sociali, e il d.lgs. n. 117, contenente il Codice del Terzo settore. Il sistema dei rinvii tra le fonti non è reciproco: alle imprese sociali possono applicarsi, se compatibili, alcune disposizioni del Codice del Terzo settore, mentre per gli altri ETS il rinvio opera, per quanto non previsto, verso il codice civile e non verso la disciplina speciale delle imprese sociali.
La Corte valorizza inoltre le differenze sostanziali. L’impresa sociale è caratterizzata dall’esercizio stabile e principale di attività d’impresa di interesse generale, da specifici obblighi organizzativi, da un particolare sistema di vigilanza ministeriale e dall’iscrizione costitutiva nella relativa sezione del Registro delle imprese. Proprio tale sistema giustifica l’assoggettamento esclusivo alla liquidazione coatta amministrativa. Le associazioni di promozione sociale, invece, sono regolate da un diverso statuto e possono assumere la qualifica di impresa sociale soltanto se rispettano gli specifici requisiti previsti dal d.lgs. n. 112/2017.
L’assenza di scopo di lucro non impedisce, infine, a una APS di esercitare attività d’impresa. Se l’attività viene svolta secondo metodo economico, con una proporzione oggettiva tra costi e ricavi e con i caratteri dell’organizzazione e della professionalità, l’ente può essere qualificato come imprenditore commerciale e, in caso di insolvenza, essere sottoposto alla liquidazione giudiziale. La Corte esclude anche la prospettata illegittimità costituzionale, ritenendo non comparabili le situazioni delle imprese sociali e delle altre categorie di ETS, e rigetta il ricorso.
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Nota della Redazione
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