Art. 488 c.c. Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria
Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice. L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.
L’art. 488 c.c. costituisce una norma di raccordo tra due istituti destinati a operare in sequenza logica e temporale: l’actio interrogatoria disciplinata dall’art. 481 c.c. e il regime dell’accettazione beneficiata di cui agli artt. 484 ss. c.c.
Cosa prevede l’articolo 488 c.c.
La norma impone al chiamato non possessore, cui sia stato assegnato un termine ai sensi dell’art. 481 c.c., di compiere entro quel medesimo termine non solo la dichiarazione, ma anche l’inventario. Se si limita a dichiarare, senza completare l’inventario, è considerato erede puro e semplice: la dichiarazione da sola non basta a conservare il beneficio. Il secondo comma attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di accordare una dilazione, mitigando così il rigore del termine imposto.
Applicazione pratica
Una norma di raccordo tra actio interrogatoria e accettazione beneficiata
La funzione della norma è acceleratoria e di completamento. L’art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse — tipicamente un creditore del de cuius o un coerede — di chiedere al giudice competente la fissazione di un termine entro il quale il chiamato non possessore deve dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità. L’art. 488 c.c. interviene proprio su questo snodo: quando il termine giudiziale è stato fissato, non basta più la sola dichiarazione — a differenza del regime “ordinario” dell’art. 487 c.c., che consente di scindere temporalmente dichiarazione e inventario — perché entrambi gli adempimenti devono concentrarsi nello stesso termine.
Il campo di applicazione: solo il chiamato non possessore, comprese le persone giuridiche
L’applicazione dell’art. 488 c.c. è soggettivamente circoscritta al chiamato all’eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari, in quanto il chiamato possessore è già assoggettato al regime autonomo e più gravoso dell’art. 485 c.c. L’art. 488 c.c. si applica anche alle persone giuridiche.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.