Dazio antidumping su merce dichiarata di origine Taiwan: applicabile previo accertamento dell’origine cinese (Cass. civ. Sez. 5 n. 1931 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dazi antidumping, l’Amministrazione doganale può legittimamente accertare, nell’ambito dei controlli disposti, l’insussistenza dell’origine dichiarata dall’importatore, applicando il dazio antidumping previsto per l’effettiva origine della merce, anche in assenza di un regolamento di estensione delle misure, poiché ciò che rileva è la provenienza reale del prodotto, a prescindere dal luogo di transito. La disciplina sul dazio antidumping non esclude l’applicazione delle norme doganali generali in materia di buona fede e legittimo affidamento del debitore, la cui prova grava sull’importatore secondo i criteri di ripartizione dell’onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza unionale. L’avviso di accertamento fondato su verbali ispettivi dell’OLAF è validamente motivato per relationem, anche se il rapporto non è allegato, purché riporti nei tratti essenziali il contenuto degli atti presupposti, essendo la mancata allegazione non di per sé causa di illegittimità.
Il Fatto
La società contribuente importava elementi di fissaggio dichiarati di origine e provenienza Taiwan. A seguito di indagini dell’OLAF, la Dogana accertava l’effettiva origine cinese della merce, oggetto di mero trasbordo nel paese dichiarato, e procedeva alla revisione dell’accertamento con applicazione del dazio antidumping pari all’85% e irrogazione delle sanzioni. La società proponeva ricorso, accolto in primo grado e rigettato in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che confermava la legittimità degli atti impositivi. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava l’illegittima estensione del dazio antidumping, previsto dal Regolamento (CE) n. 91/2009 per le importazioni originarie della Cina, alle importazioni dichiarate di origine taiwanese, senza un regolamento di estensione della Commissione europea. Il motivo è stato ritenuto infondato, in quanto il sistema unionale distingue tra le misure antidumping in estensione e la possibilità per l’Amministrazione doganale di accertare l’insussistenza dell’origine preferenziale dichiarata per eludere il dazio dovuto in ragione dell’effettiva origine dei prodotti. La Corte ha precisato che, per l’applicazione del dazio, rileva esclusivamente che i beni provengano dalla Cina, a prescindere dal luogo di transito, citando la giurisprudenza unionale (Corte giust. causa C-412/22, NT).
Con il secondo motivo, la ricorrente sosteneva che la normativa sul dazio antidumping non prevedesse un onere di prova della buona fede per l’importatore, ritenendola provata dall’archiviazione dell’indagine penale. La Corte ha rigettato il motivo, affermando che il Regolamento (CE) n. 1225/2009 non esclude l’applicazione delle norme doganali generali, e che l’importatore può invocare il legittimo affidamento solo al ricorrere di tre condizioni cumulative: l’errore delle autorità competenti, la non ragionevole rilevabilità dell’errore da parte di un debitore in buona fede e il rispetto di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione. Ha inoltre precisato che l’archiviazione penale non ha alcuna efficacia preclusiva nel giudizio tributario, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduceva la violazione della normativa sull’attività di indagine OLAF, sostenendo che l’avviso non fosse validamente motivato e che l’Agenzia non avesse fornito la prova dell’origine cinese della merce. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è assolto anche per relationem alle risultanze dell’indagine dell’OLAF, purché l’avviso riporti nei tratti essenziali il contenuto degli atti presupposti. La mancata allegazione del rapporto integrale non determina l’illegittimità dell’atto, e le informative interlocutorie sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale. La Corte ha infine escluso la violazione del contraddittorio, chiarendo che per le indagini esterne l’art. 12 del Regolamento (UE) n. 883/2013 non impone la procedura di contraddittorio anticipato, richiesta solo per le indagini interne.
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Nota della Redazione
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