Superamento presunzione cautelare per decorso tempo e rescissione vincolo associativo (Cass. pen. Sez. 4 n. 19046 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive per i delitti per i quali opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria, la prova contraria richiede elementi idonei a escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, poiché la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza. Il c.d. “tempo silente” trascorso tra la commissione dei fatti e l’esecuzione della misura è un fattore necessario ma non sufficiente per superare la presunzione; occorre una valutazione complessiva di diversi elementi, quali il fattore temporale, il contesto socio‑ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto. Tale valutazione è possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso; la mera rescissione non è però di per sé idonea a ritenere superata la presunzione, poiché la prognosi di pericolosità si rapporta anche alla possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
Il Fatto
Con ordinanza del 05/02/2026 il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, accoglieva l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 16/08/2025, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere; misura che il riesame applicava.
L’indagata ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a entrambi i presupposti applicativi della misura cautelare. Lamentava che il Tribunale avesse fatto ricadere su di lei il tempo impiegato dal GIP per decidere, senza considerare la distanza temporale dalla commissione dei fatti risalenti all’agosto 2024; che non fosse stato addotto alcun elemento di prosecuzione dell’attività delinquenziale; che i precedenti penali specifici fossero datati e inidonei; che il contributo al sodalizio fosse stato episodico e marginale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Il Collegio dà continuità all’orientamento per cui, quando si procede per un delitto che comporta una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, la prova contraria deve fondarsi su elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi; la presunzione opera proprio in caso di incertezza. Il tempo trascorso, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527‑01).
Per l’associazione finalizzata al narcotraffico, la valutazione della prova contraria deve essere complessiva e può portare al superamento della presunzione solo se il vincolo associativo è reciso; in caso contrario la presunzione non può dirsi superata. Il fattore tempo non è da solo dirimente, essendo necessario ma non sufficiente.
La prognosi di pericolosità non riguarda solo l’operatività del sodalizio o la data degli ultimi reati‑fine, ma anche la possibile commissione di reati espressione della stessa professionalità e dello stesso inserimento nei circuiti criminali (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293‑01).
Applicando tali principi, l’ordinanza impugnata ha correttamente escluso il superamento della presunzione: il “tempo silente” era di non rilevante entità e subvalente rispetto al contributo fornito dall’indagata durante gli arresti domiciliari del capo, alla sua ecletticità criminale nel sostituire pusher e ospitare sodali, e ai due precedenti specifici che dimostravano l’abitualità della condotta. La motivazione risulta congrua, esaustiva e immune da vizi logici, quindi non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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