Bancarotta distrattiva e pericolo concreto per i creditori (Cass. pen. Sez. 5 n. 1749 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare non è integrato dalla sottrazione di ricchezza tout court, ma solo dalla distrazione di un bene o di una somma concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, mettendo in pericolo la garanzia patrimoniale. Il reato è di pericolo concreto, sicché il giudice non può fondare la condanna sulla mera esistenza dell’atto distrattivo, ma deve valutarne la qualità e l’idoneità lesiva rispetto al contesto imprenditoriale complessivo. In tale prospettiva, l’operazione che si risolva in una mera partita di giro, senza effettivo depauperamento del patrimonio sociale, non integra la fattispecie distrattiva. In tema di bancarotta documentale, l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie, mentre il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari è estraneo alla fattispecie di cui all’art. 217, comma secondo, l. fall.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Udine, per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, commessi in qualità di amministratore di fatto e poi di diritto di una società dichiarata fallita. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena, riconoscendo le attenuanti generiche e concedendo la sospensione condizionale. L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi, contestando la sussistenza della bancarotta distrattiva in relazione alla vendita di un macchinario e alla percezione di canoni di locazione, la configurabilità della bancarotta documentale e la ritenuta colpa grave per il ritardato reinserimento nel mercato.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando il salto logico compiuto dai giudici di merito nell’affermare la natura distrattiva dell’operazione di vendita del macchinario. La Corte ha chiarito che la distrazione penalmente rilevante non può essere ancorata al mero dato formale della fatturazione, ma deve essere valutata alla luce della sua concreta idoneità a danneggiare i creditori. Nel caso di specie, la difesa aveva dedotto che l’operazione costituiva una simulazione finalizzata a consentire l’emissione di una fattura per un bene mai entrato nel patrimonio della fallita, configurandosi, al più, un illecito fiscale per operazioni inesistenti, non una distrazione. Il giudice del rinvio dovrà pertanto chiarire se alla fatturazione sia corrisposto un effettivo esborso, determinando un impoverimento della società.
Con riferimento alla seconda censura, la Corte ha annullato la sentenza anche per la distrazione dei canoni di locazione di un immobile, rilevando un’aporia argomentativa: i canoni, non percepiti dalla società fallita, non erano ad essa dovuti, bensì al precedente proprietario o al sublocatore. La Corte ha quindi evidenziato l’incomprensibilità della ricostruzione del fatto che vedeva coinvolta la fallita in una vicenda in cui la stessa non risultava creditrice.
Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva specificato le irregolarità contabili ascritte all’imputato, non comprendendosi in cosa fossero consistite le violazioni degli obblighi di tenuta delle scritture. In sede di rinvio, andrà chiarita la condotta contestata. La Corte ha infine ribadito che, nel reato di bancarotta semplice documentale, l’illiceità è circoscritta alle sole scritture obbligatorie, mentre l’impedimento alla ricostruzione del patrimonio è elemento estraneo alla fattispecie.
La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, restando assorbito il motivo relativo alla bancarotta per aggravamento del dissesto.
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Nota della Redazione
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