Bancarotta fraudolenta distrattiva e valore minimale della somma distratta (Cass. pen. Sez. 5 n. 3169 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, il bilancio d’esercizio può costituire legittimo fondamento di prova della precedente disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa fallita, a condizione che risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni di legge. La scarsa entità del valore sottratto non assume valenza scriminante. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso. L’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare gli indici di fraudolenza, rinvenibili nella condotta di partecipazione ad un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti e nella assenza di giustificazione economica dei pagamenti effettuati in prossimità del fallimento.
Il Fatto
L’imputato, legale rappresentante di una società di costruzioni dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva confermato la condanna rideterminando la pena in anni due di reclusione, escludendo l’aggravante della rilevante gravità del danno e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Le condotte distrattive contestate riguardavano la differenza tra il dato di bilancio e la disponibilità bancaria rinvenuta, la dazione di una ingente somma ad una società facente capo al medesimo legale rappresentante tramite fattura per operazioni oggettivamente inesistenti e la distrazione di ulteriori somme tramite pagamenti in contanti, prelevamenti e bonifici verso soggetti e società collegate alla fallita.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza delle condotte distrattive e alla prova dell’elemento soggettivo del reato, lamentando in particolare che la pronuncia impugnata non avesse valutato le dichiarazioni del curatore fallimentare e l’intrinseca inattendibilità del bilancio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso infondato, al limite dell’inammissibilità. Ha quindi disatteso il primo motivo di censura, affermando che la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che il bilancio possa costituire fondamento di prova della precedente disponibilità dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, sempre che sia intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni di legge, richiamando sul punto il precedente di Sez. 5, n. 20879 del 2021. Il Collegio ha precisato che il precedente evocato dal ricorrente, Sez. 5, n. 55805 del 2018, non smentisce tale principio, limitandosi a segnalare l’esigenza che l’affidabilità dei bilanci non sia data per presunta ma costituisca parte dell’accertamento del giudice, evenienza verificatasi nel caso di specie, dove nessuna rimostranza era stata mossa sulla conformità del bilancio alle prescrizioni di legge.
Quanto al dedotto travisamento, la Corte ha riconosciuto che la sentenza impugnata lasciava effettivamente trapelare un equivoco sulla circostanza che ad essere stata cancellata dal registro delle imprese fosse la società beneficiaria dei pagamenti e non la società fallita. Ha tuttavia ritenuto il vizio non decisivo, poiché il ricorrente non aveva spiegato come tale errore fosse idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio dei giudici di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio di travisamento è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, citando Sez. 5, n. 48050 del 2019 e Sez. 6, n. 5146 del 2014.
La forza argomentativa della decisione impugnata è stata individuata nella natura distrattiva dei pagamenti, desumibile dall’assenza di una giustificazione economico-fattuale e dall’indicatore di fraudolenza costituito dal fatto che la società beneficiaria faceva capo all’imputato e ad essa la fallita stava sostanzialmente cedendo i propri asset. Sul punto, la Corte ha valorizzato gli indici di fraudolenza rilevanti per l’accertamento dell’elemento oggettivo e del dolo generico, richiamando il precedente di Sez. 5, n. 12052 del 2021, in relazione alla condotta di partecipazione ad un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti realizzato in prossimità del fallimento.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per estrema genericità, poiché la difesa si era limitata a contestare l’insussistenza dell’elemento psicologico, in realtà rimettendo in discussione la sussistenza stessa della distrazione, senza confrontarsi con i numerosi e specifici indicatori di fraudolenza emersi dall’istruttoria dibattimentale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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