Onere probatorio del credito bancario e principio di non contestazione (Cass. civ. Sez. I n. 9116 del 07.04.2025)
Il principio di non contestazione opera nei soli limiti dell’attività di allegazione: la banca creditrice prova il fatto costitutivo con l’estratto conto ex art. 50 TUB e, in difetto di contestazione dell’opponente, non deve integrare la prova del credito.