Inappellabili le sentenze sull’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta (Cass. civ. Sez. I n. 8883 del 03.04.2025)
Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso, le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lvo 181/2015 sull’opposizione allo stato passivo sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione: l’interpretazione letterale delle norme transitorie è chiara e non ammette l’appello.