Ottemperanza e firma digitale in formato P7M, sanabile con deposito PADES (TAR Lombardia n. 4162 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza notificato con firma digitale in formato P7M non è inammissibile: la sottoscrizione è validamente apposta e la provenienza dell’atto è certa. Il successivo deposito dell’atto introduttivo e degli allegati con firma digitale in formato PADES rimuove ogni eventuale profilo di irregolarità. L’ordinanza di ottemperanza assegna all’Amministrazione il termine di novanta giorni per adempiere e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni senza diritto a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di € 997,92 per la c.d. “retribuzione professionale docenti”. La sentenza era passata in giudicato e il titolo era stato notificato all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il risarcimento dei danni da ritardo e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza fornire elementi sulla procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente superato l’eccezione di inammissibilità sollevata d’ufficio per la mancata sottoscrizione del ricorso. L’assenza di firma digitale derivava dall’utilizzo del formato P7M, che non consente la verifica grafica della sottoscrizione; la documentazione versata in atti dimostrava però che la firma era stata regolarmente apposta al momento della notifica all’Amministrazione. L’integrazione successiva con atto depositato in formato PADES ha comunque rimosso ogni possibile irregolarità, confermando la piena validità dell’atto introduttivo.
Nel merito, accertata la regolarità formale del ricorso — copia asseverata della sentenza, attestazione del giudicato e notifica del titolo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui al d.l. n. 669/1996 — il Tribunale ha rilevato che il credito era incontestato sia nell’an sia nel quantum. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, con gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo.
Sulle domande accessorie, il Collegio ha respinto la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo gli interessi legali già sufficienti a garantire piena tutela della posizione soggettiva. Ha inoltre dichiarato generica e non provata la domanda risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale, non sorretta da elementi di prova.
È stato infine nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico, in quanto connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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