Prescrizione della bancarotta fraudolenta per distrazione e riqualificazione in preferenziale (Cass. pen. Sez. 5 n. 2067 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso volto a ottenere la riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta preferenziale, ai sensi dell’art. 216, comma 3, legge fall., impone di rilevare l’estinzione per prescrizione del reato, in difetto dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice dell’impugnazione, quando la richiesta di riqualificazione prospetti una fattispecie caratterizzata da un termine di prescrizione più breve e ormai decorso, è tenuto a dare precedenza alla declaratoria di estinzione del reato, sempre che l’accoglimento della censura non richieda un apprezzamento di merito incompatibile con lo stato degli atti. La verifica della sussistenza dei presupposti per la riqualificazione deve essere compiuta alla stregua degli elementi acquisiti, senza che rilevi l’eventuale discrasia tra le somme erogate dal creditore e il prezzo indicato nell’atto di vendita, ove non sia stato accertato l’effettivo valore del bene distratto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 febbraio 2025, confermava la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo C), condannandoli alla pena di tre anni di reclusione. La vicenda riguardava la distrazione di un appartamento, parte del compendio del fallimento di una società in nome collettivo, di cui era socio e amministratore un coimputato. Secondo l’accusa, gli imputati, in concorso, avevano distratto l’immobile. La difesa, invece, aveva sempre sostenuto che la cessione dell’immobile costituisse il pagamento di un pregresso debito del socio fallito nei confronti di uno degli imputati, configurandosi, al più, l’ipotesi della bancarotta preferenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha incentrato la propria decisione sulla valutazione del quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa aveva dedotto la violazione dell’art. 216, comma 3, legge fall. e il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta preferenziale, in luogo della distrazione contestata. Tale riqualificazione era stata richiesta sul presupposto che la cessione dell’immobile fosse avvenuta per estinguere un debito pregresso del fallito, senza che fosse stato svolto alcun accertamento sull’effettivo valore del bene al fine di verificarne l’eventuale eccedenza rispetto all’ammontare del debito estinto.
I giudici di legittimità hanno ritenuto la censura non manifestamente infondata, evidenziando come la Corte territoriale avesse fondato il diniego della riqualificazione esclusivamente sulla discrasia tra le somme erogate dal creditore al fallito e il prezzo della vendita indicato nell’atto pubblico. La Corte di merito, tuttavia, non aveva compiutamente argomentato sull’effettivo valore dell’unità immobiliare, valore che, secondo la prospettazione difensiva, era stato in effetti corrisposto ai falliti e che risultava, peraltro, inferiore al prezzo dichiarato nell’atto di vendita.
Proprio la mancata verifica di tale elemento è stata considerata decisiva dalla Cassazione per escludere che la riqualificazione potesse essere rigettata in modo manifesto. L’astratta configurabilità dell’ipotesi preferenziale ha, quindi, imposto di considerare il termine di prescrizione più breve ad essa applicabile, rispetto a quello, più lungo, della bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte ha, pertanto, rilevato che il 5 maggio 2025 era decorso il termine di prescrizione del delitto, pari a dodici anni e sei mesi dal 28 marzo 2012, tenuto conto delle cause di interruzione e della sospensione per complessivi 219 giorni.
In applicazione del principio per cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’eventuale esame di merito, in assenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato ascritto agli imputati.
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Nota della Redazione
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