Successione tra sequestri probatorio e preventivo non è illegittima (Cass. pen. Sez. 3 n. 10857 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “allargata” di cui all’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 presenta presupposti applicativi autonomi e diversi da quelli del sequestro probatorio, sicché è ammissibile la coesistenza dei due vincoli sul medesimo bene, anche quando la richiesta del secondo sia avanzata dal pubblico ministero dopo l’esecuzione del primo e nel corso del relativo procedimento di riesame. La successione temporale delle misure non integra alcuna elusione dei termini previsti per la convalida dell’attività di polizia giudiziaria. Avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi di motivazione radicali che rendano l’apparato argomentativo del tutto mancante o meramente apparente.
Il Fatto
L’indagata era sottoposta a perquisizione personale, all’esito della quale la polizia giudiziaria aveva sequestrato denaro contante per un ammontare di euro 69.940 e tre orologi di valore, rinvenuti in autovetture nella sua disponibilità. Il sequestro probatorio era stato annullato dal Tribunale del riesame per difetto di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità con il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. A distanza di tempo, il pubblico ministero aveva formulato una nuova richiesta al Gip per ottenere il sequestro preventivo dei medesimi beni ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, richiesta che era stata accolta.
L’indagata proponeva istanza di riesame, ma il Tribunale della libertà di Roma confermava il decreto di sequestro. Avverso tale decisione, l’indagata ricorreva in cassazione deducendo due motivi di doglianza: con il primo, lamentava l’illogicità della motivazione; con il secondo, censurava l’illegittimità della richiesta di misura preventiva, presentata dopo tre mesi dal sequestro probatorio e in costanza di efficacia di quest’ultimo, configurandola come una surrettizia convalida dell’attività di polizia giudiziaria, effettuata oltre il termine tassativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente inquadrato il thema decidendum, rammentando che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.. Tale vizio, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché quei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che sussistesse un’ipotesi di motivazione apparente o assente, poiché il Tribunale del riesame aveva compiutamente esaminato il compendio difensivo, valorizzando l’informativa finale che descriveva l’elevato tenore di vita della ricorrente, incongruente con la sua condizione di disoccupazione, nonché le raccomandazioni rivolte a evitare l’ostentazione di beni di lusso. Era stata altresì motivatamente disattesa la tesi difensiva della provenienza lecita delle somme, per il lasso temporale intercorso e la mancanza di riscontri documentali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’ordinamento prevede una pluralità di sequestri, ciascuno con finalità proprie e autonomi presupposti applicativi. Mentre il sequestro probatorio è funzionale all’accertamento dei fatti, il sequestro preventivo ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 costituisce misura anticipatoria della confisca “allargata”, richiedendo la qualità di condannato e la sproporzione tra il patrimonio disponibile e il reddito dichiarato. La coesistenza di vincoli reali diversi sul medesimo bene è ammissibile, non ostando l’uno all’applicazione dell’altro, come già affermato da Sez. 3 n. 46902 del 2016 e da Sez. 6 n. 12544 del 2020 in tema di art. 240-bis cod. pen.
La Corte ha pertanto escluso che la successione temporale delle misure presupponga la loro contestualità: la richiesta di sequestro preventivo presentata dal pubblico ministero nel corso del procedimento di riesame del sequestro probatorio è del tutto autonoma rispetto al pregresso vincolo. Ne consegue che la censura relativa alla convalida dell’attività della polizia giudiziaria oltre il termine legale non si attaglia a tale situazione, risultando il ricorso inammissibile e comportando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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