La sospensione ex legge Orlando opera solo dopo la maturazione del termine (Cass. pen. Sez. 4 n. 1430 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di sospensione del decorso della prescrizione prevista dall’art. 159, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, produce effetto solo se il fenomeno sospensivo si realizzi prima che il termine prescrizionale sia giunto a compimento. Il giudice di merito che, ritenuta applicabile quella disciplina ratione temporis, esclude l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione senza considerare che alla data di decorrenza della sospensione il termine era già maturato, incorre in errore. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Asti aveva riconosciuto l’imputato colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, confermando la condanna per un fatto commesso nel febbraio 2019. La Corte di Appello di Torino, nel confermare la decisione di primo grado, aveva escluso che il reato fosse prescritto. A sostegno di tale conclusione, i giudici di merito avevano ritenuto operante, in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di successione di norme sulla prescrizione, il termine di sospensione fino a un anno e sei mesi introdotto dalla c.d. Riforma Orlando, applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità hanno premesso che il fatto, commesso nel 2019, rientra nell’ambito di applicazione della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, con le relative cause di sospensione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024 e la successiva giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto applicazione.
Tale premessa, tuttavia, non è sufficiente a sostenere la decisione impugnata. La Corte ha osservato che la vigenza della disciplina della legge Orlando non incide sulla maturazione del termine prescrizionale, la quale è sopravvenuta ancor prima che operasse la sospensione prevista da quella disciplina.
In applicazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen., la sospensione del decorso della prescrizione opera dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 18 dicembre 2023, con termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, avvenuto il 6 febbraio 2024. Il fenomeno sospensivo, pertanto, si sarebbe realizzato solo allo spirare del sessantesimo giorno dalla pronuncia, quindi dal 16 febbraio 2024, o comunque con il deposito della motivazione. A quella data, però, il termine di prescrizione di quattro anni ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. pen., aumentato di un anno per gli atti interruttivi ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., risultava già interamente decorso.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione, non essendovi state sospensioni del dibattimento dovute a richieste o impedimenti dell’imputato.
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Nota della Redazione
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