Sospensione necessaria esclusa per cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario (Cass. civ. Sez. 1 n. 18270 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non va disposta quando le cause, sebbene in eventuale rapporto di pregiudizialità, siano pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, tanto più se innanzi allo stesso magistrato persona fisica. In tale ipotesi, il giudice del processo pregiudicato è tenuto a favorire il simultaneus processus, disponendo la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., oppure proseguendo nella trattazione separata delle cause. La sospensione resta confinata a un’ipotesi eccezionale, subordinata a una rigorosissima verifica e limitata al caso in cui il diverso stato dei procedimenti vanifichi effettivamente e concretamente la sollecita definizione di entrambi. Nei rapporti tra arbitrato e processo, l’art. 819-ter, comma 3, c.p.c. esclude comunque l’applicazione dell’art. 295 c.p.c.
Il Fatto
Il Comune di Reggio Calabria aveva impugnato le delibere di approvazione dei bilanci dal 2018 al 2020 della società partecipata, in liquidazione. Un secondo giudizio, promosso dal medesimo ente, aveva ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della vendita coattiva ex art. 2344 c.c. di parte delle azioni comunali, eseguita dai liquidatori per morosità del socio di maggioranza.
Il Tribunale di Catanzaro, investito dell’istanza di riunione dei due procedimenti, la respingeva e, ritenuta la pregiudizialità tra le cause, disponeva la sospensione del giudizio più antico sull’impugnazione dei bilanci. Avverso tale ordinanza il Comune proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente superato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che il secondo regolamento era stato iscritto a ruolo nel termine prescritto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., mentre il primo non era mai stato iscritto. In applicazione del principio per cui, in caso di duplicazione del ricorso, solo il primo validamente introdotto rende inammissibile il secondo, il giudizio di legittimità è stato dichiarato ammissibile.
Nel merito, la Corte ha accolto il terzo motivo, incentrato sul corretto coordinamento tra gli istituti della riunione e della sospensione. Ha rammentato che la sospensione necessaria postula che la previa definizione di altra controversia sia imposta da un’espressa disposizione di legge oppure che il relativo accertamento, richiesto con efficacia di giudicato, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione della causa pregiudicata, tra le stesse parti.
Facendo applicazione dei propri precedenti consolidati, la Corte ha affermato che, quando i procedimenti connessi pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice non può sospendere la causa pregiudicata, ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio per la riunione, oppure procedere alla trattazione separata. La sospensione residua solo come eccezione, quando il diverso stato delle cause renda la riunione non proficua.
Nel caso di specie, essendo entrambe le cause pendenti in fase istruttoria davanti allo stesso magistrato, la sospensione era illegittima anche a prescindere dall’effettiva sussistenza del nesso di pregiudizialità. La Corte ha infine precisato che, ove l’eccezione di compromesso avesse condotto la controversia dinanzi agli arbitri, l’art. 819-ter, comma 3, c.p.c. avrebbe comunque vietato la sospensione del giudizio ordinario. Il ricorso è stato pertanto accolto, con prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro.
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Nota della Redazione
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