Errore di fatto revocatorio: necessaria incidenza esclusiva sulla sentenza di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 22440 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente con propria indagine di fatto nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità. Qualora l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Il Fatto
La società proponeva ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo, con cassazione senza rinvio del capo relativo al raddoppio del contributo unificato. La vicenda traeva origine dalla sentenza della Corte di appello di Napoli che, accogliendo il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, aveva posto le spese di lite a carico della società ricorrente, ritenendola responsabile della dichiarazione di fallimento.
La società, già ricorrente per cassazione, aveva contestato tale statuizione, sostenendo di aver rinunciato all’originaria istanza di fallimento avendo votato a favore del concordato preventivo, successivamente omologato e poi risoltosi per inadempimento. L’ordinanza di questa Corte aveva però ritenuto inammissibile la relativa censura per genericità. Avverso tale declaratoria di inammissibilità veniva proposto ricorso per revocazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso la società deduceva la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 5 e 6 legge fall., 13, comma 1-quater, e 147 t.u. spese giust., in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che l’ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto imputabile la dichiarazione di fallimento all’originaria istanza, nonostante la successiva proposizione e omologazione del concordato preventivo.
La Corte ha esaminato la censura alla luce della natura del giudizio, osservando che l’impugnata ordinanza aveva affermato l’inammissibilità del motivo per genericità della doglianza, difettando il nesso logico tra l’affermata «non imputabilità del reclamo» e la «imputabilità» della dichiarazione di fallimento ritenuta dal giudice di merito. La ricorrente contestava la erronea valutazione di un fatto, consistente nella sostanziale rinuncia al ricorso per fallimento o nel non aver insistito per la declaratoria, diversamente apprezzato dal giudice di merito e ritenuto non ammissibilmente censurato dalla Corte di cassazione.
La Corte ha quindi ribadito il principio per cui l’errore di fatto revocatorio deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e deve avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza della Cassazione. Quando, come nel caso di specie, l’errore abbia costituito causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. La Corte ha richiamato a sostegno i precedenti di Cass. n. 26643 del 2018 e Cass. n. 3820 del 2014.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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