Notifica cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973: non serve la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 22428 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, l’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nel disciplinare l’ipotesi di notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, richiama le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla legge n. 890/1982. Ne consegue che, qualora l’agente della riscossione provveda alla notifica mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, non è richiesto l’invio di una successiva raccomandata informativa. La consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario determina comunque il perfezionamento della notifica, essendo onere del destinatario, ove intenda contestarla, proporre querela di falso per dimostrare l’assoluta estraneità del sottoscrittore alla propria sfera personale o familiare. Inoltre, per i giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, le modalità di presentazione del controricorso e del ricorso incidentale restano disciplinate dalle previgenti disposizioni degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., ancorché la notifica avvenga in data successiva in esecuzione di un ordine di integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2002, deducendo di averne avuto conoscenza solo in occasione di una procedura esecutiva avviata nel 2008. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, respingeva entrambi gli appelli, ritenendo inesistente la notifica della cartella per il mancato invio della raccomandata informativa, prevista dall’art. 7 legge n. 890/1982, essendo il plico stato consegnato a persona addetta alla ricezione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato in via preliminare le questioni processuali. Ha dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale proposti dall’Agenzia delle Entrate, non essendo stata depositata la prova della notificazione alle altre parti. In applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, il giudice ha precisato che, per i giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, le modalità di presentazione del controricorso e del ricorso incidentale restano quelle previgenti di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., non rientrando tali norme tra le eccezioni contemplate dal comma 7. È stata altresì dichiarata inammissibile la memoria di costituzione depositata dalla società contribuente, della quale non risultava la prova della notificazione alla ricorrente principale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso principale, che denunciava la violazione dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973. Ha osservato che la notifica della cartella di pagamento era stata eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale. Tale modalità è disciplinata esclusivamente dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che non prevede l’obbligo di inviare una successiva raccomandata informativa. La CTR aveva invece applicato l’art. 7 legge n. 890/1982, richiamato dalle disposizioni attuative, senza considerare il suo carattere residuale rispetto alla disciplina speciale.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, in base al quale la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario comporta comunque il perfezionamento della notifica, essendo onere del destinatario provare, mediante querela di falso, l’assoluta estraneità del sottoscrittore alla propria sfera personale o familiare. Ha, inoltre, escluso la rilevanza dell’art. 1 legge n. 145/2018 che, nel modificare l’art. 7 legge n. 890/1982, ha introdotto la raccomandata informativa solo per le notifiche effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019, successivamente alla notifica della cartella (2017) e al deposito della sentenza impugnata (2018).
La Corte ha quindi accolto il quarto motivo, con assorbimento dei primi tre motivi, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui ha demandato anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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