Il diritto alla detrazione IVA postula l’inerenza effettiva del bene al circuito imprenditoriale e non la sola coerenza con l’oggetto sociale (Cass. civ. Sez. 5 n. 19025 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione postula, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, non soltanto la qualità di imprenditore del soggetto passivo, ma anche l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività economica esercitata, intesa quale effettiva strumentalità rispetto ad operazioni imponibili. L’inerenza va intesa come concreta riferibilità dell’operazione all’attività esercitata e non come mero riflesso della sua compatibilità astratta con l’oggetto sociale. Grava sul contribuente, che invochi la detrazione, l’onere di dimostrare che l’operazione, apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata a generare un lucro in proprio favore. Nel processo tributario, l’appellato totalmente vittorioso in primo grado, ove intenda devolvere al giudice di appello questioni rimaste assorbite, è tenuto a riproporle in modo specifico e tempestivamente nei termini di costituzione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di rinuncia ai sensi dell’art. 56 del medesimo decreto.
Il Fatto
La controversia trae origine da un processo verbale di constatazione, con cui la Guardia di finanza contestava alla società, per l’anno d’imposta 2011, plurimi rilievi in tema di imposte dirette e IVA. L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento che recuperava, tra l’altro, IVA ritenuta indetraibile per complessivi euro 116.098,95, oltre sanzioni, afferente ai costi per lavori di demolizione e ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo sito in Sant’Angelo in Lizzola. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la detrazione per le spese di costruzione e ristrutturazione dell’immobile. A seguito di appello dell’Agenzia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche riformava la decisione, rigettando il ricorso originario della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 19-bis e 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente disconosciuto il requisito dell’inerenza delle spese di ristrutturazione. Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la detrazione postula non solo la qualità di imprenditore, ma anche l’inerenza del bene all’attività, il cui onere probatorio grava sul contribuente. L’inerenza non è un mero riflesso della compatibilità astratta con l’oggetto sociale: non è sufficiente il richiamo allo statuto o alla formalmente liceità della scelta imprenditoriale, ove difetti la dimostrazione dell’effettivo inserimento del bene nel circuito dell’impresa (richiamando Cass. n. 20138/2012 e Cass. n. 2300/2005).
La Corte territoriale, valorizzando la mancata immissione dell’immobile sul mercato, la stipulazione di un contratto di locazione quinquennale con il socio detentore del 99 per cento delle quote e amministratore, nonché la destinazione del bene ad uso abitativo personale, ha accertato la natura patrimoniale del cespite e il difetto di inerenza. La Cassazione ha escluso che la sentenza impugnata abbia introdotto un divieto generale di locazione al socio: si tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Le censure della ricorrente, ancorché prospettate come violazioni di legge, tendevano a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Né sussiste la lamentata violazione degli artt. 41 e 42 Cost., poiché la sentenza non ha sindacato l’iniziativa economica ma ha verificato la rilevanza fiscale della specifica operazione.
Il secondo motivo, concernente la declaratoria di inammissibilità per tardività della richiesta di rideterminazione delle sanzioni e il mancato ricalcolo d’ufficio in applicazione dello ius superveniens, è stato altresì respinto. La Corte ha chiarito che, nel processo tributario, l’appellato totalmente vittorioso in primo grado, ove intenda devolvere al giudice di appello questioni rimaste assorbite, deve riproporle specificamente e tempestivamente nei termini di costituzione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di rinuncia (citando Cass. n. 32051/2025). Il principio del favor rei non elide il preliminare profilo processuale derivante dalla mancata rituale devoluzione della questione.
Infine, è stato rigettato il terzo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. La motivazione impugnata non scende al di sotto del minimo costituzionale: il giudice di appello ha individuato il tema controverso, richiamato il quadro normativo e dato conto degli elementi decisivi. Il richiamo a precedenti relativi ad annualità anteriori ha funzione meramente rafforzativa, senza sostituire l’autonoma ratio decidendi. L’eventuale imprecisione nell’indicazione di tali precedenti non determina la nullità della sentenza, permanendo percepibili il fondamento della decisione, la regula iuris applicata e le ragioni del decidere. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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Nota della Redazione
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