Consolidamento obbligatorio delle risorse ex art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025 nella parte stabile del fondo (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 15 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse incrementali destinate alla componente stabile del Fondo risorse decentrate ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025 sono soggette a un obbligo di consolidamento negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione. L’incremento, pur rimesso a una scelta discrezionale dell’ente, una volta disposto nel rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria e di equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, non è reversibile. Il consolidamento prescinde dalla circostanza che le risorse siano impiegate per finanziare i trattamenti accessori di cui all’art. 80, comma 1, CCNL Funzioni locali 2022, atteso che la norma non condiziona la stabilità dell’incremento alla natura della spesa finanziata, ma lo ricollega alla funzione perequativa delle maggiori risorse e alle valutazioni sulla sostenibilità finanziaria pluriennale.
Il Fatto
Il Comune di Jesi, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per le Marche un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 in ordine alla portata dell’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025. Il quesito verte sulla sorte delle risorse iscritte nella parte stabile del Fondo risorse decentrate: se esse si consolidino negli anni successivi per il solo fatto della loro classificazione contabile, ovvero se il consolidamento presupponga l’effettivo impiego in uno dei trattamenti accessori previsti dall’art. 80, comma 1, CCNL 16 novembre 2022.
L’ente sosteneva che il carattere facoltativo dell’incremento iniziale, associato alla natura non obbligatoria dei trattamenti accessori non consolidati, impedisse di desumere un obbligo di mantenimento delle risorse laddove non destinate a voci che si cristallizzano in diritti soggettivi del dipendente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato i presupposti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la domanda proviene dal Sindaco, organo di vertice politico legittimato, ed è veicolata tramite il CAL. Sotto il profilo oggettivo, il quesito verte sull’interpretazione di una disposizione di coordinamento della finanza pubblica finalizzata al contenimento della spesa di personale, con valenza generale e astratta, senza investire specifici atti gestionali. La circostanza che la disciplina di utilizzo del Fondo sia contenuta in atti di contrattazione collettiva non ha precluso l’esame, poiché l’oggetto del parere non è l’interpretazione delle clausole contrattuali, ma la portata di un vincolo legislativo di spesa che su di esse si innesta.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il contenuto dell’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025, che consente agli enti territoriali, a decorrere dal 2025, di incrementare in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 il Fondo risorse decentrate, fino a un’incidenza non superiore al 48% della spesa per stipendi tabellari del 2023, al ricorrere di condizioni stringenti: rispetto della disciplina assunzionale di cui all’art. 33, D.L. n. 34/2019, equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione e rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006.
Il richiamo ai chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 175706 del 27 giugno 2025) ha consentito di qualificare le risorse incrementali come dotate di natura strutturale, generatrici di un onere permanente a carico del bilancio dell’ente. Da ciò discende la necessità di valutare la sostenibilità finanziaria su un arco temporale pluriennale. La Corte ha quindi escluso che dalla formulazione testuale della norma possa desumersi un condizionamento del consolidamento alla tipologia di spesa finanziata, non operando la disposizione alcun riferimento ai trattamenti accessori di cui all’art. 80, comma 1, CCNL Funzioni locali 2022.
La tesi del Comune è stata respinta in quanto non supportata dalla lettera della legge. L’obbligo di mantenimento delle risorse negli esercizi futuri è stato ricondotto alla funzione perequativa dell’istituto e alle cautele concernenti la sostenibilità finanziaria e l’equilibrio pluriennale che circondano la decisione dell’ente. La scelta di incremento, una volta esercitata, è pertanto irreversibile, quale che sia il trattamento economico con esso finanziato.
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Nota della Redazione
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