Difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile per mancata gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 224 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione passiva nel giudizio di conto non si fonda sulla mera presentazione del conto giudiziale, ma richiede l’effettiva titolarità della gestione e il maneggio di denaro o valori nel periodo considerato. È difetto di legittimazione passiva l’assenza di tali presupposti. La relativa declaratoria, tuttavia, non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione, che resta da rendere da parte del soggetto effettivamente legittimato, con obbligo dell’amministrazione di garantire l’adempimento della disciplina di cui agli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile.
Il Fatto
La Questura di Reggio Calabria depositava in data 8 gennaio 2025 il conto giudiziale relativo all’agente contabile consegnataria degli stampati a valore per l’esercizio finanziario 2013. L’istruttoria aveva evidenziato criticità riguardanti la mancata rendicontazione di documenti di viaggio e l’assenza di quietanze di versamento per il rilascio di passaporti, con conseguente contestazione di un ammanco.
La convenuta eccepiva di non aver rivestito la qualifica di agente contabile nel periodo in questione, essendo stata nominata solo successivamente, e chiedeva la declaratoria di difetto di titolarità della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, sebbene la presentazione del conto costituisca un indice della qualifica di agente contabile, l’istruttoria ha dimostrato che la convenuta era stata nominata solo nel 2021 e non rivestiva tale qualità nel 2013. La documentazione prodotta ha confermato l’assenza di gestione e maneggio di somme nel periodo oggetto del conto.
La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la qualifica di agente contabile non può essere ancorata alla sola attività di redazione dei conti pregressi, svolta sotto la supervisione della convenuta dopo la nomina, ma richiede l’effettiva gestione nel periodo di riferimento.
La pronuncia non definisce la questione della regolarità della gestione del conto per l’esercizio 2013, che dovrà essere reso dal soggetto effettivamente legittimato; l’amministrazione è pertanto tenuta ad acquisire il conto e a provvedere alla sua parificazione, con trasmissione degli atti alla procura regionale per la resa del conto.
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Nota della Redazione
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