Riesame e motivazione del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 210 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice del riesame, nel valutare il fumus commissi delicti, deve svolgere una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, non potendo limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, ma dovendo tenere nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminare sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Il Fatto
Con decreto del 27 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro disponeva il sequestro preventivo, nei confronti della ricorrente, della somma di euro 15.800,00, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. La contestazione muoveva dall’ipotesi che la donna, sul cui conto corrente il genero era delegato ad operare, avesse ricevuto bonifici provenienti dal conto dell’azienda agricola del genero, ritenuti provento di una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza di sequestro, pur dando atto della documentazione prodotta dalla difesa a giustificazione delle operazioni finanziarie.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, deducendo violazione di legge per difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto al nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i confini del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali, rammentando il consolidato principio per cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale si comprendono i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Quanto al fumus commissi delicti, la Corte ha ribadito che il giudice del riesame deve compiere una ponderata valutazione della sua sussistenza, non potendo avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma dovendo considerare le concrete risultanze processuali e l’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità, essendo richiesti sufficienti indizi del reato e non gravi indizi di colpevolezza.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale, pur riconoscendo implicitamente la logicità della spiegazione alternativa fornita dalla difesa riguardo all’afflusso di capitali sul conto della ricorrente, non aveva spiegato quali elementi rendessero sostenibile l’impostazione accusatoria. I giudici di merito avevano infatti reiterato negli identici termini le ragioni già evidenziate nel decreto del Giudice per le indagini preliminari, limitandosi a richiamare le modalità operative — improvviso afflusso di capitali, movimentazioni ingenti, reiterazione nel tempo — senza confrontarsi con la documentazione prodotta.
Tale carenza integra la denunciata violazione di legge, poiché il Tribunale non ha assolto all’onere motivazionale di fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. La Corte ha conseguentemente annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro, restando assorbiti i restanti motivi.
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Nota della Redazione
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