Pena per tentata estorsione aggravata: calcolo sul delitto circostanziato (Cass. pen. Sez. 2 n. 233 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, il giudice deve: a) individuare la cornice edittale della fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti contestate; b) determinare, su tale base, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando la diminuente di cui all’art. 56 cod. pen.; c) commisurare la pena complessiva entro tale ultima cornice, specificando la pena base e gli aumenti per le singole aggravanti. Non è corretta l’operazione inversa, che applichi la riduzione per il tentativo sulla sola pena del reato base prima di calcolare l’aggravante. La mera rinuncia ad alcuni motivi di appello non è valorizzabile per la concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di strategia difensiva e non di sintomo di resipiscenza.
Il Fatto
Con sentenza del 09/05/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la responsabilità di tre imputati per i reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e di detenzione e porto di arma da fuoco. I giudici di secondo grado riducevano la pena complessiva inflitta in primo grado, ma gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso relativi al solo trattamento sanzionatorio. La difesa lamentava, in particolare, l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e l’illegittimità del calcolo della pena per il reato di tentata estorsione, nonché la violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per la rideterminazione delle pene.
Quanto al calcolo della pena per il tentativo di estorsione aggravata, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve prima individuare la pena per la fattispecie consumata e aggravata e solo successivamente applicare la riduzione per il tentativo. Si tratta, come precisato, di prendere a riferimento la pena per il “delitto circostanziato tentato” e non un ipotetico “delitto tentato circostanziato”. Nel caso di specie, la Corte di merito non aveva specificato l’entità della pena base per l’estorsione tentata e la misura della riduzione ex art. 56 cod. pen., risultando impossibile verificare se la pena fosse stata determinata in violazione dei criteri legali. Qualora la pena base fosse stata prossima al massimo edittale, il giudice avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata.
Riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che fossero state richieste solo per uno degli imputati, mentre dagli atti emergeva che erano state invocate per tutti. La succinta motivazione non consentiva di verificare la valutazione degli elementi specifici addotti dalla difesa per gli altri due imputati, imponendo l’annullamento sul punto.
La Corte ha inoltre respinto la doglianza relativa alla mancata valorizzazione della rinuncia ad alcuni motivi di appello ai fini delle attenuanti, richiamando il principio per cui non è valorizzabile la rinuncia a taluni motivi di impugnazione, trattandosi di strategia difensiva. La condotta successiva al reato rileva solo se sintomatica di ravvedimento e non se frutto di una scelta processuale.
Infine, la censura relativa all’aumento per l’aggravante mafiosa applicato in misura superiore alla metà della pena base è stata ritenuta fondata per uno degli imputati, non escludendosi un possibile errore materiale della Corte territoriale.
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Nota della Redazione
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