La contestazione della pregressa attività del pubblico ufficiale non esclude la resistenza (Cass. pen. Sez. 6 n. 1139 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale richiede una condotta attiva di opposizione all’atto d’ufficio, sicché non vi rientrano le mere espressioni di minaccia che rappresentino una contestazione della pregressa attività del pubblico ufficiale. Il principio non trova applicazione quando la condotta si estrinseca in plurimi comportamenti attivi, come il rifiuto di esibire i documenti, il tentativo di allontanarsi e l’uso di violenza fisica; in tal caso il movente soggettivo dell’agente è penalmente irrilevante. In tema di calunnia, il reato è configurabile se l’incolpazione concerne un fatto che, nella prospettiva dell’agente, integra gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, sebbene in concorso materiale con un reato procedibile a querela.
Il Fatto
Il tribunale di primo grado aveva condannato l’imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e calunnia, in relazione a un episodio in cui, dopo aver causato un sinistro stradale, l’uomo aveva rifiutato di esibire i documenti ai Carabinieri, aveva rivolto loro frasi minacciose e, nel tentativo di allontanarsi, aveva colpito uno dei militari con una gomitata al volto.
La Corte d’appello confermava la sentenza di condanna. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il travisamento del fatto, la mancata derubricazione della resistenza in minaccia, l’insussistenza del dolo delle lesioni e l’infondatezza della calunnia per la mancata proposizione della querela sulle lesioni dal medesimo riferite ai militari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando i motivi alla luce della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni dei due Carabinieri ritenute credibili. Il primo motivo è stato rigettato perché la ricostruzione della sentenza impugnata non si discostava da quella di primo grado, che descriveva una condotta tutt’altro che passiva, ma caratterizzata dal rifiuto di esibire i documenti, da frasi minacciose e dal tentativo di ripartire in auto.
Proprio tale contegno ha escluso la riqualificazione del fatto in minaccia. La Corte ha precisato che il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente, secondo cui non integra la resistenza la contestazione della pregressa attività del pubblico ufficiale, si riferisce a una situazione estemporanea e sostanzialmente risoltasi nella pronuncia di una frase. Nel caso di specie, invece, la condotta si è espressa in plurimi atti di opposizione all’atto d’ufficio, rendendo il movente soggettivo del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del dolo.
Quanto alle lesioni personali, la Corte ha rilevato che la circostanza che il colpo non fosse intenzionale è ininfluente, trattandosi di reato a dolo generico, configurabile anche a titolo di dolo diretto o eventuale. Nessuno spazio è stato riconosciuto all’ipotesi del caso fortuito, atteso che l’uso della violenza era emerso dalle risultanze processuali quale scelta consapevole dell’agente.
Infine, in ordine alla calunnia, la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito: l’imputato aveva consapevolmente incolpato i due militari, che sapeva innocenti, di una condotta integrante gli estremi dell’allora vigente abuso d’ufficio, reato perseguibile d’ufficio. Ha precisato che la giurisprudenza evocata dalla difesa riguardava casi in cui l’abuso si esauriva nelle lesioni, mentre nella vicenda in esame la falsa incolpazione si inseriva in una più ampia condotta prevaricatoria, rendendo possibile il concorso materiale con il reato di lesioni procedibile a querela e la conseguente configurabilità della calunnia.
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Nota della Redazione
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