Ricorso cautelare inammissibile per genericità senza rilevanza dimostrata (Cass. pen. Sez. VI n. 1151 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale che conferma il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare è inammissibile per genericità quando deduce un vizio di motivazione incentrato su un unico profilo, come la ritenuta inutilizzabilità di una conversazione registrata, ma rimane del tutto silente circa la rilevanza concreta del contenuto di quel mezzo di prova rispetto al giudizio di gravità indiziaria. La parte che invoca un fatto sopravvenuto ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. ha l’onere di dimostrare in che modo la nuova allegazione sia idonea a scalfire, in tutto o in parte, il quadro indiziario cristallizzato dal giudicato cautelare.
Il Fatto
Un soggetto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990, presentava istanza di revoca o sostituzione della misura. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza e il Tribunale di Messina, adito in sede di impugnazione, confermava il provvedimento. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente articolava un unico motivo, lamentando un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inutilizzabilità della registrazione di una conversazione tra presenti, prodotta dalla difesa. Secondo il Tribunale, il dialogo sarebbe stato registrato da un soggetto terzo rispetto ai dialoganti; la difesa assumeva invece che la registrazione fosse stata effettuata da uno degli interlocutori, circostanza emergente dalla consulenza di trascrizione prodotta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, prescindendo dall’esame del tema relativo all’inutilizzabilità della conversazione registrata. Il motivo di ricorso, infatti, è risultato del tutto silente in ordine alla rilevanza che il contenuto di quella conversazione avrebbe potuto assumere rispetto al giudizio di gravità indiziaria, come cristallizzato all’esito del procedimento cautelare.
La Corte ha richiamato la sentenza della Cass. n. 41443 del 24/10/2024, con cui era stato chiarito che il quadro indiziario era costituito non solo dalle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, ma anche da quelle di un’altra persona e dalla rilettura delle risultanze di alcune intercettazioni, avviate in un periodo precedente all’inizio della collaborazione.
Il ricorrente si era limitato a contestare la ritenuta inutilizzabilità della conversazione, senza spiegare in che modo quel dialogo potesse costituire un fatto sopravvenuto rilevante e idoneo a scalfire, in tutto o in parte, il giudicato cautelare formatosi. In assenza di tale allegazione, il motivo si risolve in una censura astratta, priva del necessario collegamento con la concretezza del quadro cautelare.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di tremila euro.
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Nota della Redazione
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