Ricorso inammissibile se reitera motivi senza confronto (Cass. pen. Sez. 7 n. 1461 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso motivi specifici (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) indicanti le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato; in mancanza, il ricorso si destina all’inammissibilità. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì con cui l’imputato era stato condannato per il reato di furto. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, con cui lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, che aveva già adeguatamente evidenziato le ragioni di assenza dei presupposti per la sostituzione della pena.
La Sezione ha richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 2013, Rv. 254584-01), secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
Il ricorso in esame, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, reiterava le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e già vagliate dalla Corte territoriale. La Corte ha precisato che la reiterazione di motivi genericamente lamentanti una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 2019, Rv. 276970-01) è inammissibile, venendo meno in radice l’unica funzione per cui il ricorso è previsto e ammesso.
All’inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Nota della Redazione
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