Interesse ad impugnare e inammissibilità del ricorso avverso provvedimento favorevole (Cass. pen. Sez. 7 n. 2599 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare, previsto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto del gravame e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante. Detto interesse non coincide con la mera pretesa, di natura solo teorica e formale, alla asserita esattezza giuridica della decisione, laddove manchino riflessi in punto di utilità concreta per il proponente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento di natura favorevole al ricorrente, qualora non venga dedotto un concreto interesse all’eliminazione dell’atto, non essendo sufficiente la deduzione di un vizio procedurale, quale l’omesso avviso al difensore della data del rinvio, in assenza di una lesione attuale e concreta.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva a un soggetto in espiazione della pena della reclusione, inflittagli per il reato di bancarotta fraudolenta, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Avverso tale provvedimento, di natura favorevole, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo unicamente la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost., 178 e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente lamentava, in particolare, il mancato avviso al proprio difensore, assente alla prima udienza per un legittimo impedimento, della data fissata per la celebrazione della successiva udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che l’interesse ad impugnare, previsto in via generale dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., non coincide con la mera pretesa, di natura teorica e formale, alla asserita esattezza giuridica della decisione. L’impugnazione, infatti, deve essere sempre finalizzata al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile all’impugnante. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui l’interesse richiesto dalla norma deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente, a fronte di un provvedimento di natura favorevole quale la concessione dell’affidamento in prova, non aveva chiarito quale fosse il concreto interesse a dedurre l’omesso avviso riguardante la data del rinvio. L’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata avrebbe infatti determinato la regressione del procedimento e la possibilità di un nuovo esame della richiesta, con il rischio di un esito meno favorevole, non potendo ravvisarsi alcuna utilità concreata per il ricorrente.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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