Rifiuto di accertamento alcolemico e avviso al difensore: obbligo escluso (Cass. pen. Sez. 4 n. 3631 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore non sussiste quando l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento. La garanzia difensiva è strumentale al corretto compimento dell’atto irripetibile e, in caso di rifiuto, viene meno la stessa ragione giustificatrice dell’assistenza. Quanto alla recidiva nel biennio per la guida senza patente, la mera contestazione dell’illecito depenalizzato non è sufficiente: occorre il definitivo accertamento, salvo che sia provata l’assenza di ricorsi o istanze di oblazione pendenti.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Torre Annunziata assolveva l’imputato, al quale era contestato il reato di cui all’art. 187, commi 2 e 8, cod. strada per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico dopo un sinistro autonomo, nonché il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
Il giudice di merito riteneva che l’alcoltest costituisse accertamento urgente ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., con conseguente obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., e assolveva per entrambi i capi. Avverso la sentenza, inappellabile, il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte aderisce all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, per il quale l’obbligo di avviso non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento. La presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini; quando l’accertamento non viene compiuto per il rifiuto, viene meno la situazione di potenziale vulnerabilità che la norma intende presidiare. Il primo motivo di ricorso viene accolto: dopo il trasporto in ospedale e il rifiuto, non occorreva l’avviso ex art. 114 disp. att.
Quanto alla recidiva biennale, la Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui, per l’integrazione della recidiva idonea a escludere il reato dall’area della depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, non è sufficiente la mera contestazione dell’illecito, ma è necessario il suo definitivo accertamento. La prova della definitività può essere data anche mediante elementi indiziari, come la mancata allegazione di ricorsi o richieste di oblazione.
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di merito ha correttamente rilevato l’assenza di alcuna contestazione documentata: non risultava alcun verbale relativo al controllo del 18 gennaio 2024, né altra documentazione utile a provare la reiterazione. Il documento prodotto dal ricorrente non risultava conferente, non emergendo da esso l’elevazione di alcun verbale per guida senza patente.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’assoluzione per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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