Annullamento senza rinvio per prescrizione e nullità assoluta per aggravante non contestata (Cass. pen. Sez. 4 n. 4325 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati commessi fino al 2 agosto 2017, trova applicazione la disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati dalla legge n. 251/2005. La sentenza di condanna pronunciata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, viola le disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale ed è affetta, nella parte relativa a tale statuizione, da nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Ne deriva che, in presenza di un ricorso non manifestamente infondato, il giudice di legittimità deve rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello e annullare senza rinvio la decisione impugnata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è sufficiente il dolo generico, che può ravvisarsi anche nella forma del dolo eventuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato previsto dall’art. 95, in relazione all’art. 76, d.P.R. n. 115/2002. All’imputato era stato contestato di avere falsamente attestato, in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito del proprio nucleo familiare inferiore al limite previsto per ottenere il beneficio. La Corte d’appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato i motivi di appello relativi al difetto dell’elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, essendo il reato stato commesso in data 23 giugno 2017, trova applicazione la disciplina della prescrizione di cui alla legge n. 251/2005. Richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite n. 20989 del 2025 in tema di successione di norme, la Corte ha precisato che per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 la prescrizione è regolata dagli artt. 157 e ss. cod. pen. nel testo previgente alla riforma Orlando. Il reato in esame, pertanto, risultava già prescritto in epoca successiva al deposito della sentenza di appello.
Tale constatazione, tuttavia, non era sufficiente a determinare l’annullamento senza rinvio, essendo necessario verificare l’ammissibilità del ricorso. La Corte ha ricordato il consolidato principio per cui la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza di appello non è rilevabile in caso di ricorso inammissibile, inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale.
Esaminando il primo motivo di ricorso, la Corte ne ha riconosciuto la non manifesta infondatezza. Dalla lettera delle sentenze di merito risultava, infatti, che i giudici avevano ritenuto contestata l’aggravante di cui all’art. 95 del TUSG, che aumenta la pena qualora alle false dichiarazioni presentate in sede di istanza di ammissione al beneficio segua l’effettivo ottenimento dello stesso. Tuttavia, dal tenore del capo di imputazione, la relativa condotta circostanziale non risultava in alcun modo menzionata, al di là del globale riferimento normativo.
La Corte ha quindi stabilito che la mancata contestazione dell’aggravante, neppure in fatto, determina una violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. La condanna pronunciata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata è affetta da nullità assoluta nella parte relativa a tale statuizione, essendo insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In ragione della non manifesta infondatezza del primo motivo, con logico assorbimento della seconda doglianza, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
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Nota della Redazione
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