Inutilizzabilità dichiarazioni senza difensore e prova di resistenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 6292 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di attendibilità di un testimone dell’accusa, poiché le doglianze relative all’art. 192 cod. proc. pen. non possono essere dedotte come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma solo nei limiti del vizio di motivazione di cui alla lett. e). In tema di prova di resistenza, il motivo che lamenta l’inutilizzabilità di un elemento probatorio deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza della sua eliminazione, in quanto gli elementi illegittimamente acquisiti diventano irrilevanti se le residue risultanze sono sufficienti a giustificare l’identico convincimento. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la censura che ne richiede una nuova valutazione di congruità non è consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza del 30/05/2025, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Lecco, che aveva condannato due imputati, in concorso tra loro, per i reati di detenzione a scopo di cessione e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, con riconoscimento della continuazione.
Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Con il primo, deducevano l’erronea valutazione dell’attendibilità del principale teste dell’accusa; con il secondo, lamentavano la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli operanti senza l’assistenza del difensore, in ordine al riconoscimento di vestiti rinvenuti nell’appartamento oggetto di perquisizione; con il terzo, contestavano la ritenuta responsabilità concorsuale di uno dei ricorrenti; con il quarto, infine, censuravano l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in presenza di una “doppia conforme”, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente quale unico complessivo corpo decisionale. Ha poi escluso che nel giudizio di legittimità possa trovare ingresso ogni questione volta ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione degli elementi probatori, ribadendo il consolidato principio per cui la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non essendo sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma solo come vizio di motivazione.
Sul primo motivo, la Corte ha reputato la motivazione dei giudici di merito in punto di attendibilità del teste scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, in quanto fondata su elementi concreti quali il contegno spontaneo del dichiarante e i riscontri offerti dalla deposizione dell’operante di polizia giudiziaria.
Quanto al secondo motivo, concernente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese senza difensore, la Corte lo ha dichiarato aspecifico, poiché i ricorrenti non avevano illustrato l’incidenza dell’eventuale eliminazione di quel elemento ai fini della c.d. prova di resistenza. Difatti, la riferibilità dell’abitazione e del suo contenuto agli imputati non si fondava solo sul riconoscimento del vestiario, ma su altre solide emergenze probatorie, quali le deposizioni del teste e dell’operante e gli esiti di perquisizione e sequestro.
In relazione al terzo motivo, la Corte ne ha rilevato la genericità, in quanto non si confrontava con la compiuta motivazione che aveva ricostruito il ruolo del ricorrente sulla base delle dichiarazioni del coimputato e del testimone. Infine, sul quarto motivo, la determinazione della pena in misura pari al quadruplo del minimo edittale è stata ritenuta congruamente motivata con riferimento alla natura della sostanza, alla continuità dell’attività illecita e all’entità dei profitti, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.