Prevalenza delle attenuanti impone la pena base del reato semplice (Cass. pen. Sez. 5 n. 7367 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di circostanze eterogenee, quando le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti su quelle aggravanti, ai sensi dell’art. 69, comma 2, cod. pen. non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, ma si fa luogo soltanto alle diminuzioni previste per le attenuanti. Ne consegue che la pena base per il reato di tentato furto aggravato, a seguito del giudizio di bilanciamento che abbia giudicato prevalenti le attenuanti generiche, deve essere individuata facendo riferimento ai limiti edittali della fattispecie semplice di cui all’art. 624 cod. pen., e non a quelli della fattispecie aggravata di cui all’art. 625, comma 1, cod. pen., ormai elisa. La violazione di tale regola determina l’illegalità della pena e il conseguente annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., e con la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
Nel determinare la pena, i giudici di merito erano partiti dai limiti edittali previsti per la fattispecie aggravata di furto, applicando poi le riduzioni per il tentativo, le attenuanti generiche e il rito. La difesa aveva eccepito, già in appello, la violazione dell’art. 56 cod. pen., sostenendo che la pena pecuniaria così determinata risultasse superiore al massimo edittale previsto per la fattispecie tentata, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo entrambi i motivi, trattati congiuntamente poiché originati dal medesimo vizio: l’erronea individuazione della pena applicabile in caso di concorso di circostanze eterogenee.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale, nell’escludere l’illegalità della pena pecuniaria, avesse violato il disposto dell’art. 69, comma 2, cod. pen., il quale impone, in caso di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, di non tenere conto degli aumenti di pena per queste ultime.
Una volta riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, la Corte d’appello avrebbe dovuto fare riferimento ai limiti edittali della fattispecie semplice di furto di cui all’art. 624 cod. pen., e non a quelli della fattispecie aggravata, continuando così a tener conto di una circostanza ormai elisa dal bilanciamento. La corretta applicazione del giudizio di bilanciamento avrebbe comportato, per la pena pecuniaria, un massimo di euro 344 di multa, sensibilmente inferiore ai euro 450 individuati dai giudici di merito come pena base.
La Corte ha altresì rilevato che, quanto alla pena detentiva, la corretta applicazione delle norme sul bilanciamento avrebbe comportato una forbice edittale da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 1 anno e 4 mesi di reclusione, anziché da 8 mesi a 2 anni come ritenuto dai giudici territoriali. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per la rideterminazione della pena sulla base dei corretti parametri edittali.
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Nota della Redazione
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