L’abitualità del reato esclude l’attenuante e le generiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 9269 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione congrua dai giudici di merito. L’abitualità della condotta, risultante da precedenti condanne per la stessa tipologia di reato, costituisce causa ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., essendo i criteri ivi previsti cumulativi per l’applicazione dell’istituto e alternativi per il diniego. Il giudice di merito non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche prendendo in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente, già gravato da precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, era stato fermato alla guida di un’autovettura. A seguito della perquisizione del veicolo, gli agenti avevano rinvenuto cacciaviti e un apparecchio atto a decriptare i codici delle centraline al fine di aggirare i sistemi di sicurezza delle autovetture; per tali oggetti non era stata fornita alcuna giustificazione. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., rigettando le censure relative alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato come il primo motivo fosse meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati dai giudici di merito, i quali avevano fornito una motivazione congrua e lineare. La Corte ha ribadito che la mancata decisività degli assunti difensivi era evidente a fronte dei plurimi elementi a carico dell’imputato, fermato alla guida di un’auto con a bordo strumenti atti allo scasso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. I giudici di merito avevano correttamente qualificato l’abitualità della condotta come causa ostativa, considerato che il ricorrente riportava due precedenti condanne per la stessa fattispecie di reato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i criteri indicati dall’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale sulla particolare tenuità dell’offesa, mentre sono alternativi quanto al diniego: l’applicazione della causa è preclusa dalla valutazione negativa di anche uno solo di essi.
Infine, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha precisato che il giudice di merito non è tenuto a valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi. La ragione del diniego, individuata nella non trascurabile capacità a delinquere dell’imputato, è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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