Porto ingiustificato di coltello: onere motivazionale sul diniego della tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 9307 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. e indicando specificamente quelli ritenuti rilevanti. In caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi soddisfatto anche qualora il giudice, pur senza dedicare alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29/05/2025, ha confermato la condanna dell’imputato in relazione al reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico, ritenendo infondata la giustificazione offerta in ordine alla destinazione agricola dell’arma. I giudici di merito hanno escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la non minimale offensività della condotta.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la riconoscibilità del beneficio della tenuità del fatto e contestando la valutazione delle emergenze istruttorie operata dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato come di tangibile fragilità le contestazioni del ricorrente, ritenendole attinenti all’astratta riconoscibilità del beneficio e prive di concreta attinenza alle caratteristiche della fattispecie. I giudici di legittimità hanno rilevato la genericità delle obiezioni, non emancipate da un approccio volto a una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Con riferimento all’istituto evocato, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito, nel pronunciarsi sulla richiesta di non punibilità, deve fornire un’adeguata motivazione frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. I parametri di riferimento sono quelli indicati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., con l’obbligo di specificare quelli ritenuti rilevanti (richiamando Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, e la giurisprudenza successiva conforme).
La Corte ha inoltre precisato che l’onere motivazionale può ritenersi satisfatto anche in assenza di espresse considerazioni dedicate, quando il giudice abbia qualificato la condotta in termini tali da escludere impliciter la tenuità del fatto, come nel caso in cui ne abbia evidenziato l’offensività in ragione delle caratteristiche dello strumento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva negato la causa di non punibilità sul rilievo della non minimale offensività della condotta, desumibile dalle caratteristiche del coltello a serramanico — facile occultabilità, lama lunga ed affilata — che ne rendevano evidente l’idoneità offensiva e il possibile utilizzo a scopo lesivo. Tale valutazione è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione coerente con i principi giurisprudenziali in materia e non censurabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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