La l. n. 337/68 non deroga alla disciplina edilizia, urbanistica e paesaggistica (Cass. pen. Sez. 3 n. 10059 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui alla l. n. 337/68, concernente i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, non stabilisce alcuna deroga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. Essa delinea l’installazione di strutture a carattere temporaneo, in aree pubbliche oggetto di concessione, che per la loro obiettiva precarietà possono non richiedere il permesso di costruire. Non è configurabile un rapporto di specialità tra la disciplina edilizia e quella ex l. n. 337/68, la quale si iscrive piuttosto nel novero dei principi per cui solo le opere precarie, destinate ad essere rimosse, sono escluse dal titolo abilitativo. La realizzazione di opere stabili su area privata, in contrasto con la destinazione di uso del territorio, integra il reato di lottizzazione abusiva, mentre il vincolo paesaggistico permane anche per i manufatti precari o facilmente amovibili.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (lottizzazione abusiva) e all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 (opere in area paesaggisticamente vincolata), per avere realizzato su un’area privata a destinazione agricola, sottoposta a vincolo paesaggistico, una serie di manufatti e attrazioni ludiche, con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno. La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. L’imputato proponeva due distinti ricorsi per cassazione, deducendo plurimi motivi incentrati sulla prevalenza della disciplina speciale di cui alla l. n. 337/68, sull’errore scusabile, sulla prescrizione e sul diniego di attenuanti e di pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che la disciplina degli “spettacoli viaggianti” possa trovare applicazione nel caso di specie. La l. n. 337/68, come emerge dalla sua stessa formulazione, è dedicata ad attività e interventi strutturali intrinsecamente precari e limitati nel tempo, realizzati su aree pubbliche oggetto di concessione temporanea. Il legislatore ha inteso evitare l’installazione indiscriminata di strutture di impatto fuori da ogni programmazione urbanistica e di sicurezza, richiedendo la previa individuazione comunale delle “aree disponibili”. Pertanto, la normativa speciale non introduce deroghe alle regole edilizie, ma si coordina con esse: l’assenza del titolo abilitativo è giustificata solo dalla precarietà delle opere, che devono essere destinate a soddisfare esigenze contingenti e ad essere immediatamente rimosse.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che le opere insistono su area privata e sono stabili, con portata residenziale e commerciale, in grado di incidere sull’assetto urbanistico del territorio. Tali caratteristiche escludono radicalmente la riconducibilità degli interventi alla categoria dello spettacolo viaggiante, rendendo corretta la configurazione del reato di lottizzazione abusiva. La Corte ha inoltre rimarcato che i vizi di motivazione dedotti in ordine alla mancata ancoratura delle opere al suolo e alla mancata alterazione delle quote del terreno costituiscono censure di merito, volte a una rivalutazione dei dati fattuali, e come tali inammissibili in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta prescrizione, la Corte ha rilevato che i reati, contestati in forma “aperta”, ben potrebbero avere come termine finale della condotta il sequestro del settembre 2019, atto interruttivo della stessa. Ha inoltre applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, escludendo che il termine prescrizionale fosse maturato alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Infine, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, ma non ha ravvisato ragioni per disporre il rinvio del processo.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., valorizzando la reiterazione decennale della condotta, la gravità dei fatti e la pervicace volontà di violare la legge nonostante i sequestri. Ha inoltre ritenuto generica e quindi inammissibile la richiesta di pena sostitutiva, poiché il difetto di motivazione su motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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