Ricorso sul diniego di attenuanti generiche limitato ai vizi di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 10147 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infondato quando la motivazione del giudice di merito non presenti evidenti illogicità, essendo sufficiente che essa faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, restando disattesi tutti gli altri. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Il giudice di legittimità non può procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. La difesa, con ricorso e successiva memoria, lamentava l’omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 635 cod. pen., l’esclusione della desistenza volontaria, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il primo motivo manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha fornito una motivazione esente da vizi logici nell’affermare che l’intento del ricorrente fosse quello di commettere un furto all’interno dell’istituto, senza che la condotta trovasse una giustificazione alternativa nella necessità di sfogare la propria ira.
Quanto al secondo motivo, i giudici escludono la configurabilità della desistenza volontaria, poiché l’interruzione dell’azione delittuosa è avvenuta solo per l’intervento della polizia, e non per una scelta autonoma dell’imputato, il quale, alla vista degli agenti, si era dato a precipitosa fuga.
In riferimento al terzo motivo, la Corte richiama il proprio consolidato indirizzo secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, come avvenuto nella sentenza impugnata.
Il quarto motivo, riguardante l’eccessività della pena, è parimenti inammissibile, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., con un onere argomentativo adeguatamente assolto.
La Corte conclude che tutti i motivi sono inammissibili perché tendono a una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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