Equivalenza tra aggravanti e attenuanti e dissociazione: declaratoria di inammissibilità (Cass. pen. Sez. 7 n. 11923 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che confermi il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche, quando il ricorrente non si confronti con la motivazione addotta dal giudice di merito. Tale giudizio, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da motivazione sufficiente. Il giudice che concede un’attenuante, ma non applica la riduzione di pena nella massima estensione consentita dalla norma, non è tenuto a ponderare specificamente gli elementi favorevoli, essendo sufficiente che ritenga l’esito complessivo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. Inoltre, un reato-fine commesso nell’ambito di un’associazione a delinquere non è necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione all’associazione o con gli altri reati-fine, escludendo la continuazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24/03/2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputati. Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza avverso il provvedimento di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua articolata motivazione, ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati o aspecifici. In particolare, con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in quanto non prendevano posizione sulla motivazione della sentenza impugnata. Tale motivazione si fondava sul carattere estremamente cruento dell’omicidio e sulla potenzialità offensiva delle armi, elementi che il giudice di merito ha posto a sostegno della conferma del giudizio di equivalenza già formulato dal primo giudice.
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di equivalenza tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente. Tale sufficiente motivazione è da ritenersi quella che si limiti a considerare la soluzione prescelta come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
In relazione invece all’estensione della riduzione di pena per effetto dell’attenuante della dissociazione, la Corte ha ribadito che il giudice, una volta concessa l’attenuante, non è obbligato ad applicare la riduzione nella massima estensione. Non è tenuto a una ponderazione specifica degli elementi, essendo sufficiente che ritenga l’esito complessivo della pena congruo rispetto alle finalità di individualizzazione della sanzione. I ricorsi, che invocavano la massima riduzione, sono stati pertanto ritenuti in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Infine, quanto all’istanza di applicazione della continuazione con i reati giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli, la Corte ha escluso che un reato-fine commesso in esecuzione del programma di un’associazione per delinquere sia necessariamente sorretto da un’identica e unitaria volizione con la partecipazione all’associazione. Tale presupposto è essenziale per il riconoscimento del vincolo della continuazione. La Corte ha concluso, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
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Nota della Redazione
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