Preclusione del ricorso per cassazione per accordo ex art. 599-bis c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 12719 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che abbia recepito l’accordo intervenuto fra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’accordo, ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, analoga alla rinuncia all’impugnazione, e preclude ogni questione non espressamente riservata, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza delle aggravanti. La preclusione opera anche per le questioni rilevabili d’ufficio, salvo l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Tale inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato in relazione al reato di furto aggravato, in accoglimento dell’accordo intervenuto fra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio di diritto già affermato nella giurisprudenza di legittimità, cui ha inteso dare continuità.
Ha ribadito che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non soltanto limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Detta preclusione opera in modo analogo a quanto avviene in caso di rinuncia all’impugnazione: il negozio processuale liberamente stipulato non può essere unilateralmente rimesso in discussione, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
La Corte ha precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti. Il ricorrente, censurando la qualificazione giuridica del fatto, aveva proposto una mera dissociazione dai termini della contestazione, senza introdurre alcun elemento decisivo ai fini dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
L’inammissibilità, rilevata de plano, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa.
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Nota della Redazione
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