Il riesame non può essere censurato per una diversa valutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. 3 n. 13026 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, in tema di gravità indiziaria, deduca censure di contenuto valutativo, risolvendosi in una diversa interpretazione dei dati probatori, quando la ricostruzione del giudice di merito sia supportata da un apparato argomentativo immune da vizi di manifesta illogicità. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito. Non sussiste, altresì, l’interesse ad impugnare per ottenere la derubricazione del fatto nella più lieve fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, qualora da essa non consegua alcuna concreta utilità pratica per l’indagato.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, in parziale accoglimento della richiesta presentata nell’interesse dell’indagato, aveva annullato l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., confermando nel resto il provvedimento, ivi compresa la misura per il delitto di detenzione e cessione di stupefacente.
L’indagato ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, all’omessa qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancata applicazione di una misura meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rammentando il confine del sindacato di legittimità sui provvedimenti del riesame: spetta al giudice di merito l’apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché le censure attaccavano la ricostruzione dei fatti, non la motivazione. In particolare, in tema di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità. Il tribunale aveva coerentemente desunto dalle conversazioni l’accordo per l’introduzione di un panetto di hashish in carcere, in occasione del colloquio del familiare dell’indagato, con modalità volte a eludere i controlli.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse: la richiesta di derubricazione nel fatto lieve non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura cautelare, atteso che gli arresti domiciliari possono essere disposti anche per tale fattispecie. Gli ultimi due motivi sono stati giudicati manifestamente infondati, essendo la sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari adeguatamente motivate sulla base delle modalità del fatto e della pericolosità sociale dell’indagato, desunta dall’analisi dei suoi precedenti penali e dalla violazione della misura di prevenzione.
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Nota della Redazione
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