Reato di riciclaggio per l’intestatario fittizio di società e spese processuali (Cass. pen. Sez. 2 n. 13428 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l’intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza invece la condotta dell’interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente la consapevolezza del dolo specifico altrui. In materia di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di riciclaggio o contribuisca alla realizzazione delle condotte indicate dall’art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, configurabile solo nei confronti dell’autore del reato-presupposto. La condotta di riciclaggio si realizza nel momento in cui viene effettuato il versamento dei capitali illeciti alla società, a prescindere dalla data di maturazione del denaro di provenienza delittuosa.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. L’imputato, nella qualità di titolare ed intestatario di una società costituita con capitali di origine illecita forniti da un soggetto legato alla criminalità organizzata, era ritenuto responsabile delle condotte di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, finalizzate ad ottenere appalti nel settore edile.
Avverso la sentenza di secondo grado, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo motivi relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni mediante captatore informatico, alla insussistenza dei reati contestati per assenza di condotta tipica o di individuazione del delitto presupposto, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto alla doglianza sulla motivazione rafforzata dei decreti autorizzativi delle intercettazioni mediante captatore informatico, la Corte ha osservato che la questione era già stata confutata in fase cautelare dalla pronuncia n. 27734 del 2023, che aveva escluso la assenza del requisito motivazionale richiesto, considerando i decreti conformi agli obblighi giustificativi stabiliti dalle Sezioni Unite Scurato, anche alla luce della data originaria di iscrizione della notizia di reato.
Con riferimento al delitto di trasferimento fraudolento di valori, la Corte ha escluso la assenza della condotta tipica e dell’elemento soggettivo, rilevando come l’impugnata sentenza avesse ampiamente motivato circa l’investimento nella società intestata al ricorrente di somme di denaro provento del delitto di associazione mafiosa, con evidente finalità elusiva di provvedimenti ablatori. La Corte ha richiamato il principio per cui l’intestatario fittizio non deve essere animato dal dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza del dolo specifico altrui.
La Corte ha inoltre respinto la doglianza relativa alla individuazione del delitto presupposto del riciclaggio, affermando che, ai fini della condotta punibile, occorre fare riferimento al momento in cui l’autore del reato presupposto ha effettuato il versamento alla società, momento in cui si sostanzia la condotta di sostituzione ed occultamento della provenienza delittuosa.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non ravvisando vizi di legittimità nella motivazione del giudice di appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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