Reddito cittadinanza, residenza quinquennale non reiterabile se non maturata (Cass. pen. Sez. 3 n. 16267 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione del requisito della residenza quinquennale, richiesto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, integra il delitto di cui alla medesima disposizione, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22), quando il richiedente non ha maturato il periodo minimo di permanenza in Italia. La pronuncia della Consulta n. 31/2025, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, d.l. cit., non incide sulla configurabilità del reato per chi, come la ricorrente, era in difetto anche del termine di cinque anni di residenza continuativa, ritenuto coerente con i principi costituzionali e sovranazionali.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 7 luglio 2023, alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, contestato come commesso da agosto 2020 a marzo 2021. L’originaria imputazione, elevata ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen., era stata riqualificata in sede di merito. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 ottobre 2024, confermava la condanna.
Avverso tale pronuncia la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024, secondo cui il d.l. n. 4/2019 sarebbe in contrasto con l’obbligo di parità di trattamento di cui all’art. 11, par. 1, lett. d), della Direttiva 2003/109/CE.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare il ricorso infondato, ha preliminarmente ricostruito il quadro interpretativo emerso dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 29 luglio 2024. Ha ricordato che l’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’abrogato art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 consente di ritenere che la falsa attestazione del requisito della residenza decennale, richiesto ai cittadini di Paesi terzi dal previgente art. 2 d.l. cit., non costituisca elemento per la configurabilità del delitto.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha valorizzato un dato decisivo: dalla stessa sentenza impugnata emergeva che la ricorrente aveva richiesto il reddito di cittadinanza ad agosto 2020, dopo soli tre anni e due mesi di residenza in Italia. Essa era quindi in difetto anche del requisito minimo della residenza quinquennale, termine che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31/2025, ha ritenuto coerente con i principi dell’ordinamento.
La Corte ha pertanto ribadito l’orientamento di legittimità, confermativo della piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, che prevede una sanzione penale per le dichiarazioni non veritiere rese in sede di richiesta del beneficio, con particolare riguardo al requisito della residenza, nel limite di cinque anni. La pronuncia della Consulta e la giurisprudenza della Corte di giustizia non operano, quindi, alcuna neutralizzazione della fattispecie penale per il richiedente che non abbia maturato il periodo minimo di permanenza.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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