Istruttoria e silenzio inadempimento nel riconoscimento dei titoli professionali (TAR Lazio n. 8093 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, corredata della documentazione completa, fa sorgere in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere in modo espresso, da adempiersi entro il termine di trenta giorni per la verifica di completezza, prorogabile di tre mesi in caso di richiesta di integrazioni. La violazione di tale obbligo, in assenza di un provvedimento tempestivo, integra la fattispecie del silenzio inadempimento, che il giudice amministrativo accerta con sentenza di accoglimento, ordinando all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato. In caso di persistente inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione, e l’operato sia dell’una che dell’altro deve conformarsi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità del diritto eurounitario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 30 giugno 2025, una domanda volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso il termine di legge senza che l’amministrazione si pronunciasse, la ricorrente lamentava la violazione dell’obbligo di provvedere e proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione a emanare il provvedimento conclusivo del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede la presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che l’amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Nel caso di specie, tali presupposti erano integrati: a fronte della domanda presentata il 30 giugno 2025, il Ministero era rimasto inerte, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento delle qualifiche professionali, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
La decisione ha precisato che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo può estendersi fino a quattro mesi, considerata l’eventuale richiesta di integrazioni documentali, ma che nel caso di specie l’amministrazione non aveva formulato alcuna richiesta di integrazione, rendendo così perfezionata l’ipotesi del silenzio inadempimento. L’assenza di un provvedimento espresso, pur decorso il termine, ha determinato una violazione degli obblighi procedimentali e ha legittimato l’intervento giurisdizionale.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale preposto alla direzione generale competente, che, con facoltà di delega e senza compenso, avrebbe dovuto provvedere nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di persistente inadempimento.
Infine, la sentenza ha precisato che sia l’amministrazione sia il commissario ad acta avrebbero dovuto conformarsi, nell’espletamento del procedimento di riconoscimento, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità del diritto eurounitario, come enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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