Impianti rinnovabili: illegittimo lo stop sardo alle domande (Corte cost. n. 144/2026)
Con la sentenza n. 144 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma con cui la Regione Sardegna aveva bloccato le domande di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili situati nelle aree non idonee. La norma annullata è l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31.
La norma regionale. La disposizione aggiungeva un comma 7-bis alla legge regionale n. 20 del 2024. Prevedeva che la Regione adottasse entro novanta giorni un regolamento con le direttive per la corretta applicazione della disciplina degli impianti da fonti rinnovabili nelle aree non incluse tra quelle idonee. In attesa di quel regolamento stabiliva due divieti: non si poteva dare corso alle domande di autorizzazione già presentate, anche se depositate prima dell’entrata in vigore della legge, e non se ne potevano presentare di nuove. Restavano fuori dal blocco solo le domande per l’autoconsumo e per le comunità energetiche.
Chi ha sollevato la questione. Il ricorso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo il Governo la Regione aveva introdotto una moratoria, cioè una sospensione generalizzata dei procedimenti, vietata dall’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Erano stati richiamati gli articoli 3, 41, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e gli articoli 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della Sardegna.
Le difese della Regione. La Regione Sardegna ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o non fondato. Ha osservato in particolare che la norma statale richiamata dal Governo era stata abrogata dal decreto-legge n. 175 del 2025, entrato in vigore sedici giorni dopo la legge regionale e comunque prima della notifica del ricorso. Nel merito ha sostenuto che la sospensione era temporanea, che riguardava soltanto le aree non idonee e che rispondeva all’esigenza di uniformità in una fase di continui cambiamenti normativi.
Il ragionamento della Corte. Le eccezioni preliminari sono state respinte. La Corte ha chiarito che ciò che conta è che la norma statale usata come termine di confronto fosse in vigore quando la Regione ha approvato la propria legge: la successiva abrogazione non fa venire meno l’oggetto del giudizio. Nel merito la Corte ha ricordato che la Sardegna ha una competenza statutaria in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, ma che questa competenza va esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato. Il divieto di moratorie contenuto nella disciplina statale attuativa della direttiva europea 2018/2001 è uno di questi principi fondamentali e vincola anche le Regioni ad autonomia speciale.
Perché il blocco è stato annullato. Impedire la prosecuzione dei procedimenti già avviati e vietare nuove domande equivale, nella sostanza, a una moratoria. La Corte ha precisato che non conta il fatto che la misura fosse temporanea, né che riguardasse solo le aree non idonee: restava comunque in contrasto con l’obiettivo della massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. È stata riconosciuta anche la violazione dell’articolo 3 della Costituzione: il blocco operava in modo automatico e generalizzato, senza distinguere tra procedimenti appena avviati e istruttorie già avanzate, e senza tenere conto degli investimenti già fatti. La Corte ha ribadito che la qualificazione di un’area come non idonea non equivale mai a un divieto assoluto e aprioristico di realizzare l’impianto. Le altre censure sono state assorbite.
Cosa cambia in pratica. La norma regionale è stata eliminata dall’ordinamento. Le domande di autorizzazione che erano rimaste ferme tornano a essere trattate e nuove domande possono essere presentate anche per impianti in aree non idonee. La decisione non significa però che gli impianti debbano essere autorizzati: ogni progetto va valutato secondo le regole ordinarie e la collocazione in un’area non idonea resta un elemento rilevante nell’istruttoria. Il limite fissato dalla Corte riguarda il metodo: la Regione può pianificare e conformare il territorio, ma non può fermare in blocco un’intera categoria di procedimenti in attesa di un proprio regolamento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/144