Elettrodotti su terreni di uso civico: la Corte non decide (Corte cost. n. 139/2026)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’art. 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34. Quella norma ha aggiunto due commi all’art. 4 del testo unico sulle espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001) e riguarda la compatibilità tra gli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale e l’esercizio degli usi civici. Inammissibile significa che la Corte non ha esaminato il contenuto della legge: si è fermata prima, per un difetto dell’atto con cui il giudice le aveva rivolto la domanda.
Che cosa prevedono le norme in discussione. Il comma 1-ter stabilisce che, fermo il rispetto della normativa paesaggistica, gli elettrodotti indicati dalla legge si intendono «di norma» compatibili con l’esercizio dell’uso civico; la regione, o un comune da essa delegato, può però esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nel procedimento che dichiara la pubblica utilità dell’opera. Il comma 1-quater stabilisce che si intendono «sempre» compatibili le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati già esistenti, quando siano necessarie per obsolescenza, purché realizzate con le migliori tecnologie esistenti e sul medesimo tracciato della linea esistente o nelle sue immediate adiacenze.
Il caso. Un’università agraria, cioè un ente che amministra terre di proprietà collettiva, ha presentato ricorso al Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana. Lamentava l’occupazione illegittima di terreni collettivi da parte delle società che gestiscono la rete elettrica nazionale, sui quali passa un tratto di elettrodotto, e chiedeva l’accertamento della natura civica di quei terreni. Le società si sono difese sostenendo che la nuova norma aveva eliminato la necessità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso prevista dalla legge n. 1766 del 1927.
Il dubbio del giudice. Il Commissario ha ritenuto la norma in contrasto con quattro articoli della Costituzione. L’art. 77, secondo comma, perché la disposizione era stata inserita in sede di conversione di un decreto-legge dedicato ai costi dell’energia, senza omogeneità con quel contenuto e senza necessità e urgenza. L’art. 9, per la funzione di tutela ambientale che gli usi civici svolgono. L’art. 24, perché le comunità titolari dei diritti non potrebbero più opporsi alla costruzione delle opere. L’art. 3, per la disparità di trattamento rispetto ad altre opere pubbliche e per l’irragionevolezza di una compatibilità decisa in astratto, senza verificare l’impatto effettivo dell’opera.
Perché la Corte si è fermata. L’Avvocatura dello Stato e le società avevano eccepito che l’ordinanza del giudice non descriveva il fatto concreto. La Corte ha accolto questa eccezione. Il Commissario si era limitato a riferire che sull’immobile insiste un elettrodotto a 132 kV, senza indicare le caratteristiche dell’impianto e del terreno. Soprattutto, non aveva spiegato perché dovesse applicare al suo giudizio una norma entrata in vigore il 29 aprile 2022: il ricorso era stato depositato il 24 dicembre 2021 e riguardava occupazioni avvenute prima di quella data. Non esiste una disciplina transitoria, e la Corte di cassazione a sezioni unite aveva già affermato che quelle disposizioni sono destinate a operare per le situazioni future. La Corte costituzionale ha ricordato che una questione è rilevante solo se la norma censurata deve essere davvero applicata nel giudizio in corso. Poiché questo passaggio mancava, tutte le questioni sono state dichiarate inammissibili.
Che cosa cambia in pratica. La norma resta in vigore e continua ad applicarsi. La Corte non ha detto che è conforme alla Costituzione, né che è contraria: non è entrata nel merito. Il dubbio resta quindi aperto e potrà essere riproposto da un altro giudice, in un processo in cui la disposizione sia effettivamente applicabile e con una descrizione completa dei fatti. Per chi vive in una comunità titolare di usi civici resta importante il profilo temporale richiamato dalla decisione: secondo l’orientamento della Corte di cassazione citato dalla Corte costituzionale, quelle disposizioni valgono per le situazioni future, e le contestazioni su occupazioni anteriori alla legge n. 34 del 2022 conservano interesse.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/139