Assegno per figli minori negato a chi chiede asilo (Corte cost. n. 40/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che esclude i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo dall’assegno temporaneo per i figli minori. Si tratta dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 79 del 2021, convertito nella legge n. 112 del 2021: le questioni sollevate sono state dichiarate non fondate.
Il caso. Una donna straniera, in Italia dal 2017 e madre di due figli minori, aveva un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, rinnovato piu’ volte. Nel luglio 2021 ha chiesto l’assegno all’INPS. L’Istituto lo ha negato perche’ la richiedente non era cittadina italiana e non aveva un permesso di lungo periodo o un permesso per lavoro o ricerca di durata almeno semestrale. La donna si e’ rivolta al Tribunale di Padova, come giudice del lavoro, chiedendo che il diniego fosse dichiarato discriminatorio.
La prestazione in discussione. L’assegno temporaneo per i figli minori era una misura ponte, riconosciuta mese per mese dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022 alle famiglie che non avevano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che presentavano un ISEE valido. Serviva a coprire il periodo che precedeva l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, che poi l’ha assorbita.
Il dubbio del giudice. Per il Tribunale di Padova l’esclusione violava gli articoli 3 e 31 della Costituzione. Il permesso per richiesta di asilo dura sei mesi, e’ rinnovabile fino alla decisione sulla domanda e nella grande maggioranza dei casi porta a una permanenza di almeno un anno e mezzo; inoltre consente di lavorare trascorsi sessanta giorni dalla domanda. Secondo il giudice l’assegno risponde a un bisogno primario, come gia’ riconosciuto per gli assegni di natalita’ e maternita’, e quanto piu’ una prestazione riguarda un bisogno essenziale tanto meno si giustificano requisiti aggiuntivi.
Il perimetro europeo. La Corte conferma che la questione va decisa solo con le norme italiane. La direttiva 2011/98/UE, che impone la parita’ di trattamento nella sicurezza sociale, dichiara espressamente di non applicarsi a chi ha chiesto la protezione internazionale ed e’ in attesa di una decisione definitiva.
Il metodo di giudizio. La Corte parte dalla ragione della norma e verifica se il filtro che seleziona i beneficiari sia coerente con quella ragione. Se la misura serve ad alleviare un bisogno primario della persona, il controllo e’ particolarmente severo. Se quella finalita’ non emerge, l’esclusione puo’ avere una giustificazione ragionevole.
Il ragionamento. Applicando questo metodo, la Corte qualifica l’assegno temporaneo come misura premiale della genitorialita’, non come strumento contro l’indigenza assoluta. Pesano la natura transitoria e la funzione di ponte verso l’assegno unico e universale, che nel suo riconoscimento non dipende dai limiti di reddito della famiglia. La prestazione tutela soggetti fragili, ma non copre bisogni essenziali, a differenza per esempio della pensione di inabilita’, diretta al sostentamento.
La Corte considera poi il sistema di misure che gia’ assiste chi chiede asilo: assistenza sanitaria gratuita, iscrizione scolastica dei figli minori e possibilita’ di lavorare dopo sessanta giorni, pur senza che il permesso si converta in permesso per motivi di lavoro. Chi ottiene lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ha invece lo stesso trattamento del cittadino italiano in materia di assistenza sociale, e questo vale anche per l’assegno temporaneo.
Poiche’ non e’ in gioco un diritto inviolabile, resta al legislatore la scelta di come distribuire risorse limitate. Su queste basi l’esclusione non e’ irragionevole. La Corte ha anche respinto le eccezioni di inammissibilita’ dell’INPS e la richiesta dello Stato di restituire gli atti al giudice: la domanda amministrativa era del luglio 2021, quindi anteriore all’assegno unico.
Cosa cambia in pratica. Chi aveva solo il permesso per richiesta di asilo non puo’ ottenere l’assegno temporaneo per i figli minori del periodo tra luglio 2021 e febbraio 2022, e i ricorsi per discriminazione fondati su quel diniego non possono essere accolti. La decisione riguarda questa sola prestazione e non tocca l’assistenza sanitaria, la scuola dei figli o il diritto al lavoro.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/40
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.