Tetto di 240.000 euro alle retribuzioni pubbliche (Corte cost. n. 135/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui fissa in 240.000 euro lordi il tetto massimo alle retribuzioni pagate con denaro pubblico, invece di ancorarlo al trattamento economico complessivo del primo presidente della Corte di cassazione. La decisione opera solo dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non ha effetti retroattivi.
Le norme in gioco. L’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce che chi riceve compensi a carico delle finanze pubbliche non puo’ superare il trattamento economico del primo presidente della Cassazione. Nel 2014 il legislatore ha tradotto quel parametro in una cifra rigida: 240.000 euro annui lordi. Il limite e’ onnicomprensivo: assorbe stipendio, indennita’ e ogni altro emolumento pubblico, anche quando derivano da incarichi onorari.
Il caso. Un magistrato amministrativo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, aveva ricoperto dal 2013 al 2015 l’incarico elettivo di componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Sommando lo stipendio e l’indennita’ per quell’incarico ha superato il tetto, e l’amministrazione gli ha chiesto la restituzione delle somme eccedenti per gli anni 2014 e 2015. Il ricorso contro quegli atti e’ stato respinto in primo grado; in appello il Consiglio di Stato si e’ rivolto alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Il giudice rimettente ha posto due questioni. La prima: includere nel tetto l’indennita’ dei componenti eletti degli organi di autogoverno scoraggia dal candidarsi i magistrati che hanno gia’ gli stipendi piu’ alti, perche’ quell’indennita’ non la percepirebbero comunque, e cosi’ si altera la rappresentativita’ dell’organo. La seconda: comprimere la retribuzione dei magistrati lede la loro indipendenza.
La prima questione respinta. Sulla rappresentativita’ la Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La Costituzione non riserva ne’ favorisce la presenza dei titolari di uffici direttivi tra i membri elettivi dell’organo di autogoverno. Inoltre la legge n. 186 del 1982 ripartisce i seggi guardando solo alla distinzione tra magistrati amministrativi di primo e di secondo grado: la funzione ricoperta, e l’anzianita’ da cui dipende lo stipendio, non rilevano.
Perche’ il tetto fisso e’ caduto. La Corte ricorda che stipendio e indennita’ di funzione dei magistrati sono garanzie di indipendenza e ammettono riduzioni solo in via eccezionale e temporanea. Il tetto nasce nel 2011, durante la crisi del debito pubblico, e in quella logica era tollerabile. Fissandolo poi in 240.000 euro, il legislatore ha ridotto la retribuzione dello stesso primo presidente della Cassazione, che per il 2014 risultava pari a 311.658,53 euro. Da allora sono passati oltre dieci anni: l’adeguamento all’inflazione e’ arrivato solo con la legge di bilancio per il 2022, senza recuperare la svalutazione pregressa, e nel frattempo sono state introdotte deroghe per singoli soggetti. La misura ha percio’ rivelato natura strutturale: la Corte parla di illegittimita’ costituzionale sopravvenuta.
Il conto dei risparmi. La Corte ha verificato anche i risultati economici della misura. Nel 2015, primo anno di applicazione, a fronte di circa 86 milioni di euro attesi sono affluiti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato circa 4,5 milioni; negli anni successivi il massimo raggiunto e’ stato di 18,9 milioni. Un risparmio che, a consuntivo, non appare proporzionato al sacrificio dei principi costituzionali coinvolti.
Cosa cambia in pratica. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il limite non e’ piu’ l’importo fisso di 240.000 euro. Il riferimento torna al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Cassazione, che dovra’ essere individuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Nell’attesa vale l’ultimo decreto adottato, quello del 23 marzo 2012, integrato dalla circolare della funzione pubblica n. 3 del 2014, che indica 311.658,53 euro. L’annullamento riguarda tutte le categorie soggette al tetto, non i soli magistrati. Non c’e’ invece alcun effetto sul passato: le decurtazioni gia’ applicate restano. La Corte ha infine salvato l’articolo 23-ter del 2011, perche’ quella norma, agganciando il limite alla retribuzione del magistrato in ruolo piu’ elevato, non incide sull’indipendenza della magistratura.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/135
Nota della Redazione
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