Tariffe sanitarie in Sicilia: processo estinto (Corte cost. ord. n. 169/2025)
La decisione. Con l’ordinanza n. 169 del 2025 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Non ha deciso se la norma regionale contestata fosse legittima o no: il giudizio si e’ chiuso per una ragione di procedura.
Il giudizio. Si trattava di un giudizio di legittimita’ costituzionale in via principale. E’ il ricorso con cui il Governo impugna direttamente una legge regionale davanti alla Corte. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso il ricorso il 15 gennaio 2025.
La norma discussa. Era in discussione l’art. 28, comma 16, della legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 28. Quella disposizione autorizzava l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunita’ terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, nella misura del 7 per cento, con oneri sui fondi del servizio sanitario regionale.
Secondo il ricorso del Governo, quella disposizione riproduceva il contenuto dell’art. 49 della legge regionale n. 3 del 2024, gia’ dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 197 del 2024, e violava gli stessi parametri costituzionali. La Regione siciliana non si e’ costituita in giudizio.
Perche’ il processo si e’ chiuso. Il 10 ottobre 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato la rinuncia al ricorso. La ragione indicata e’ che nel frattempo la norma impugnata era stata abrogata dall’art. 9, comma 5, della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2025, n. 29, senza avere trovato applicazione.
La Corte richiama l’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo. Quando chi e’ stato citato non si costituisce, quindi, la rinuncia di chi ha promosso il ricorso basta da sola a chiudere il procedimento.
Cosa resta aperto. La Corte non si e’ pronunciata sulla legittimita’ costituzionale della norma siciliana. Il dubbio sollevato dal Governo non ha ricevuto risposta. Restano pero’ i due fatti indicati negli atti: la disposizione e’ stata abrogata e non e’ stata applicata. Per il lettore questo significa che da questa ordinanza non si ricava alcuna regola sul merito dell’adeguamento tariffario.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/169
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.